Questa pagina permette di accedere ad una serie di domande e risposte rapide (FAQ) per cercare di fornire, con un linguaggio semplice e non burocratico, risposte alle principali domande di informazioni concernenti il servizio visti dell’Ambasciata oppure il sistema visti Nazionali o Schengen VIS (Visa Information System). Con tale iniziativa contiamo di rendere questo nostro sito WEB un incubatore di informazioni utili per il cittadino e una rapida e soddisfacente guida di risposta alle più frequenti domande poste dagli utenti al nostro ufficio visti, evitandovi così di dover far ricorso ad altri canali (telefono, mail, sportello).
Le domande sono presentate non più di sei mesi prima dell’inizio del viaggio previsto o, per i marittimi, non più di nove mesi e, di norma, al più tardi 15 giorni di calendario prima dell’inizio del viaggio previsto.
In singoli casi d’urgenza giustificati l’Ufficio Visti può accettare domande di visto presentate con meno di 15 giorni di calendario prima dell’inizio del viaggio previsto.
I richiedenti devono presentarsi personalmente.
Si’, l’Ufficio riceve solo su appuntamento.
L’appuntamento va riservato tramite l’apposito link “Prenota OnLine” presente sul sito dell’Ambasciata. I familiari di congiunti UE possono presentarsi direttamente all’Ufficio Visti anche in assenza di appuntamento. I richiedenti di visti per cure mediche, in particolare se rivestono carattere d’urgenza, possono presentarsi senza appuntamento negli orari di ufficio.
L’Ufficio e’ aperto da lunedi’ al venerdì dalle 9.00 alle 11.00 e il mercoledì pomeriggio anche dalle 14:00 alle 16:00.
Scrivendo una mail all’indirizzo visti.belgrado@esteri.it oppure chiamando lunedì, martedì, giovedì e venerdì il numero 00381.11. 3066153 dalle ore 14 alle 16
L’Ufficio non accetta le fotocopie dei passaporti. I richiedenti devono presentare il proprio passaporto in corso di validita’ in originale con validità residua tre mesi oltre la durata del visto che si intende richiedere, ad esempio, se si intende richiedere un visto multiplo di sei mesi di durata, il passaporto dovrà avere almeno 9 mesi di durata residua. E’ necessario presentare tutti i documenti sia in copia originale che fotocopia.
Tutta la documentazione di base richiesta all’utenza per l’ottenimento del visto deve essere presentata in originale. In fase di istruttoria del visto l’ufficio si riserva di richiedere, per i documenti che riterrà necessari, traduzioni effettuate da traduttore giurato con firma legalizzata tramite “Apostille”. La documentazione diversa da lingua italiana, serba o inglese, o comunque documenti rilasciati da Autorità di altri Paesi devono essere preventivamente tradotte da traduttore giurato e muniti di “Apostille”.
No. E’ possibile pagare i servizi consolari solo in contanti, in valuta euro, direttamente allo sportello all’atto della presentazione della domanda.
Non si accettano carte di credito/debito o assegni personali. Consulta la pagina tariffe per maggiori dettagli.
No. Il costo amministrativo del visto deve essere corrisposto all’atto della presentazione della domanda, viceversa la domanda non può essere accettata dall’ufficio.
Si’, e’ necessaria una foto a colori recente, con lo sfondo bianco, formato passaporto (3,5 x 4 cm).
Si. I richiedenti devono dimostrare di possedere un’adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio che copra le spese che potrebbero rendersi necessarie per il rimpatrio dovuto a motivi di salute, cure mediche urgenti, ricoveri ospedalieri d’urgenza o morte durante il loro soggiorno o i loro soggiorni nel territorio degli Stati membri.
La copertura minima dell’assicurazione ammonta a 30 000 EUR.
Mostrando il Permesso di soggiorno valido.
I richiedenti visto Schengen possono fare richiesta all’Ambasciata d’Italia:
- Quando l’Italia è l’unico Paese di destinazione del viaggio
- Qualora il viaggio interessi più di un Paese Schengen e l’Italia sia la destinazione principale del viaggio in termini di durata o di finalità del soggiorno
- Se la destinazione principale non può essere determinata in base ai criteri dei punti a) e b), quando l’Italia è il Paese attraverso le cui frontiere esterne il richiedente intende entrare in area Schengen.
- Eventuali decisioni negative relative alle domande di visto saranno notificate al richiedente. Nel provvedimento di rifiuto del visto sono indicati i motivi del rifiuto. Il richiedente la cui domanda è stata rifiutata ha diritto di presentare nuova domanda di visto, integrando eventuali documenti mancanti, ovvero di proporre ricorso. Eventuali ricorsi devono essere presentati al T.A.R. del Lazio, con l’assistenza di un legale, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rifiuto. Il ricorso deve essere notificato, a pena di nullità (in base all’art. 144 del C.P.C. e all’art. 11 del R.D. n. 1611 del 1933), alla competente Avvocatura dello Stato.
- Solo per i visti per motivi familiari il ricorso va presentato al Tribunale ordinario del luogo di residenza del richiedente in Italia.
Il visto Schengen dà diritto a circolare nei Paesi dell’area Schengen. E’ possibile rimanere in area Schengen solamente per il numero di giorni indicati sul visto, che va utilizzato esclusivamente nel lasso temporale indicato “dal” “al”. La dicitura “Durata del soggiorno … giorni” indica il numero di giorni che è possibile trascorrere nell’area Schengen, a partire dalla data in cui si fa ingresso nel territorio Schengen (da contare sulla base dei timbri di ingresso e uscita). Il lasso temporale indicato “Da…a” può essere più lungo rispetto alla “Durata del soggiorno” al fine di consentire una certa flessibilità. Tuttavia non è possibile rimanere in area Schengen più giorni rispetto a quelli indicati sotto la voce “Durata del soggiorno…giorni”. Inoltre non è possibile soggiornare oltre la data indicata alla voce “Fino al”.
Il numero di ingressi concessi può essere: uno, due o multipli. Quanti hanno necessità di recarsi frequentemente in area Schengen possono richiedere visti ad ingressi multipli pluriennali fino ad un massimo di 5 anni. Si ricorda ai possessori di visti ad ingressi multipli che in base alla normativa è possibile rimanere all’interno dell’area Schengen per un massimo di 90 giorni ogni 180 giorni.
Al fine di evitare over-staying e per sapere quanti giorni rimangono a disposizione rispetto a quelli già utilizzati, è possibile utilizzare (a titolo indicativo) il sistema di calcolo approntato dalla Commissione europea cliccando qui.
Una volta giunti in Italia con un visto nazionale italiano, è necessario recarsi entro 8 giorni presso la competente Questura della Provincia ove si intende risiedere per fare richiesta di Permesso di soggiorno. La durata del Permesso di soggiorno sarà corrispondente a quella indicata sul visto. Il Permesso di soggiorno dovrà essere rinnovato direttamente in Italia. Per individuare la Questura competente si invita a controllare il seguente sito.
Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare direttamente il sito del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale in particolare la sezione “Diritti e Doveri dello straniero” e il sito della Commissione europea.
FAQs tematiche (Studiare in Italia)
Dal portale Universitaly devono passare tutti i candidati ad ogni corso e attività da svolgersi presso un ateneo italiano (Laurea, Laurea magistrale, Laurea magistrale a ciclo unico, Master universitario di primo e di secondo livello, Corso propedeutico – foundation course, Dottorato di ricerca, Diploma di specializzazione, Corso di perfezionamento, Corso di lingua e cultura italiana, Corso singolo e stage, periodo di mobilità). Nel caso di necessità di visto per motivi di studio, non sarà possibile candidarsi ad alcun corso o attività proposta dagli atenei italiani se non passando tramite il portale Universitaly: le candidature non validate dagli atenei non potranno essere tenute da conto dalle rappresentanze diplomatiche italiane.
Borse di studio, Titoli, Visti-Studio
NO. E’ importante contattare gli Uffici dell’Ambasciata ogni qualvolta si ha un dubbio sulle procedure e ogni qualvolta non si riesce a trovare risposta sui siti web ai propri quesiti. E’ inoltre importante sapere che lo studente straniero DEVE sempre presentare una domanda di Preiscrizione (Pre-Enrollment) agli uffici dell’Ambasciata entro un calendario ben definito ogni anno dal Ministero dell’Università (generalmente tra marzo e giugno). Se lo studente omette questa fase di preiscrizione (Pre-enrollment) rischia di non poter poi ottenere il visto di Studio anche se ha completato autonomamente tutte le fasi di iscrizione presso l’Università prescelta.
Si, oltre alle informazioni che ogni studente può reperire sui siti dell’Università italiana prescelte, esistono due portali web curati dal Ministero dell’Università e dal Ministero degli Affari Esteri dedicati agli studenti, disponibili in lingua italiana e lingua inglese contenenti utili informazioni per studiare in Italia, per le fasi di orientamento e per tante altre: visita Universitaly e Study in Italy.
I Per ogni tipologia di visto deve essere dimostrata una capacità/disponibilità economico-finanziaria propria o della propria famiglia (se si è a carico, ad esempio in caso di studente o di persona inoccupata) proveniente da fonti di reddito dimostrabili.
Per la documentazione da presentare a seconda del tipo di reddito vedere le successive singole Faqs (redditi da lavoro dipendente, da lavoro autonomo, da libera professione.)
I requisiti economici personali e/o familiari a garanzia della disponibilità dei mezzi economici richiesti, dovranno essere documentati, presentando all’ufficio visti la documentazione più consona, tra questa può rientrare:
- 1. Una CERTIFICAZIONE BANCARIA (a nome del richiedente il visto o dei genitori se si è a loro carico) di data recente, che confermi la disponibilità economica dell’intera somma minima richiesta per l’intero periodo di soggiorno in Italia.
La certificazione bancaria dovrà essere supportata da documentazione idonea da cui si può ragionevolmente ritenere che la disponibilità economica certificata provenga da regolari fonti di redditi personali o dei propri genitori (se si è a loro carico). Tra questa documentazione, a titolo esemplificativo:
- 2. Dichiarazione del datore di lavoro (timbrata e firmata, in originale), con indicazione di: data di assunzione, tipo di contratto (indeterminato, determinato o part-time), posizione rivestita, stipendio mensile percepito.
- Se lo stipendio è accreditato su conto bancario: la dichiarazione del datore di lavoro deve essere accompagnata da un estratto conto bancario degli ultimi sei mesi (è sufficiente richiedere alla propria banca l’estratto conto con indicazione delle soli voci di entrate). Se l’estratto conto bancario evidenzia un saldo attivo sufficiente può omettersi la certificazione di cui al punto 1.
- Se lo stipendio non è accreditato su conto bancario: la dichiarazione del datore di lavoro deve essere accompagnata da Certificato del Pio Fond (originale) e dalle ultime tre buste paga.
Evitare di presentare corposa o inutile documentazione se non espressamente richiesta dall’ufficio visti.
I requisiti economici personali e/o familiari a garanzia della disponibilità dei mezzi economici richiesti, dovranno essere documentati, presentando all’ufficio visti la documentazione più consona, tra questa può rientrare:
-
- 1. Una CERTIFICAZIONE BANCARIA (a nome del richiedente il visto o dei genitori se si è a loro carico) di data recente, che confermi la disponibilità economica dell’intera somma minima richiesta per l’intero periodo di soggiorno in Italia.
La certificazione bancaria dovrà essere supportata da documentazione idonea da cui si può ragionevolmente ritenere che la disponibilità economica certificata provenga da regolari fonti di redditi personali o dei propri genitori (se si è a loro carico). Tra questa documentazione, a titolo esemplificativo:
- 2. (Breve profilo societario) Lettera timbrata e firmata su carta intestata con breve descrizione della propria società/attività autonoma e con indicazione di: anno di inizio attività, tipo di settore di commercio, numero di dipendenti, numero di soci, indicazione del totale del bilancio aziendale riferito all’anno precedente e il totale dell’utile/perdita registrata (la lettera preferibilmente in lingua italiana o inglese).
- 3. Documentazione A.P.R. (Agenzia per i Registri Commerciali):
- “Original Financial Statement” solo la parte “Profit and Loss Account” (in originale) . Questo documento si può richiedere direttamente in lingua inglese (preferibile).Estratto della registrazione della società (in originale).
- 4. Estratti conto bancari con i movimenti degli ultimi sei mesi (questo documento è necessario solo nel caso in cui il documento “Profit and Loss Account” rilasciato da A.P.R. indicato al punto 3 presenti perdite nei ultimi due anni, o nei casi di fondazione recente della società o nell’anno in corso). Se l’estratto conto bancario evidenzia un saldo attivo sufficiente può omettersi la certificazione di cui al punto 1.
Evitare di presentare corposa o inutile documentazione se non espressamente richiesta dall’ufficio visti.
I requisiti economici personali e/o familiari a garanzia della disponibilità dei mezzi economici richiesti, dovranno essere documentati, presentando all’ufficio visti la documentazione più consona, tra questa può rientrare:
- 1. Una CERTIFICAZIONE BANCARIA (a nome del richiedente il visto o dei genitori se si è a loro carico) di data recente, che confermi la disponibilità economica dell’intera somma minima richiesta per l’intero periodo di soggiorno in Italia.
La certificazione bancaria dovrà essere supportata da documentazione idonea da cui si può ragionevolmente ritenere che la disponibilità economica certificata provenga da regolari fonti di redditi personali o dei propri genitori (se si è a loro carico). Tra questa documentazione, a titolo esemplificativo:
- 2. (Breve profilo professionale) Lettera timbrata e firmata su carta intestata con breve descrizione della propria attività professionale esercitata e con indicazione di: anno di inizio attività, tipo di libera professione esercitata, numero di eventuali dipendenti (la lettera preferibilmente in lingua italiana o inglese).
- 3. Abilitazioni o licenze: idonea documentazione dell’attività professionale esercitata rilasciata dalle competenti autorità serbe.
- 4. Bilancio/redditi: eventuale idonea documentazione dei propri redditi derivanti dall’attività professionale esercitata riferiti all’anno precedente.
- 5. Estratti conto bancari con i movimenti degli ultimi sei mesi (questo documento è necessario solo in assenza di altra documentazione idonea a certificare e dimostrare la redditualità della professione esercitata). Se l’estratto conto bancario evidenzia un saldo attivo sufficiente può omettersi la certificazione di cui al punto 1.
Evitare di presentare corposa o inutile documentazione se non espressamente richiesta dall’ufficio visti.
I requisiti economici personali e/o familiari a garanzia della disponibilità dei mezzi economici richiesti, dovranno essere documentati, presentando all’ufficio visti la documentazione più consona, tra questa può rientrare:
- Una CERTIFICAZIONE BANCARIA (a nome del richiedente il visto o dei genitori se si è a loro carico) di data recente, che confermi la disponibilità economica dell’intera somma minima richiesta per l’intero periodo di soggiorno in Italia.
La certificazione bancaria dovrà essere supportata da documentazione idonea da cui si può ragionevolmente ritenere che la disponibilità economica certificata provenga da regolari fonti di redditi personali o dei propri genitori (se si è a loro carico). Tra questa documentazione, a titolo esemplificativo:
- Se la pensione è accreditata su conto bancario: estratto conto bancario con i movimenti degli ultimi sei mesi. E’ sufficiente richiedere alla propria banca l’estratto conto con indicazione delle soli voci di entrate. Se l’estratto conto bancario evidenzia un saldo attivo sufficiente può omettersi la certificazione di cui al punto 1.
- Se la pensione non è accreditata su conto bancario: cedolini pensioni (ultimi sei mesi) o dichiarazione dell’Ente pensionistico con evidenza dell’importo della pensione percepita.
- Eventuali altri redditi: documentazione attinente la provenienza di eventuali altre fonti di redditi se si dispone di altre fonti di redditi diversi da quelli dii pensione. Questa eventuale altra documentazione reddituale è richiesta solo qualora i redditi da pensione non risultano sufficienti a certificare la disponibilità economica richiesta per l’intero soggiorno in Italia.
Evitare di presentare corposa o inutile documentazione se non espressamente richiesta dall’ufficio visti.
- Al fine di ottenere un visto per motivi di STUDIO per Immatricolazione Università (visto tipo D “nazionale”), per l’anno accademico 2022/2023 i mezzi economici di sussistenza minimi richiesti sono quantificati per l’importo agevolato di euro 467,65 al mese per ogni mese di durata dell’anno accademico. Per un anno la somma richiesta è quantificata in euro 6.079,45.L’importo agevolato dei mezzi economici di sussistenza da dimostrare è stabilito in misura ridotta solo per soggiorni di studio-immatricolazione a corsi universitari di laurea triennale e magistrale presso le Università italiane statali e non statali autorizzate a rilasciare titoli aventi valore legale e le AFAM (Istituzioni italiane statali per l’alta formazione artistica e musicale e non statali autorizzate a rilasciare titoli aventi valore legale). Per titoli avente valore legale si intende titoli di studio riconosciuti dal MIUR (Ministero dell’Università e della Ricerca della Repubblica italiana).
- Per tutte le altre tipologie di visto per studio, così come per ogni altra finalità di soggiorno diverse dallo studio (ad esempio: turismo, affari) per conoscere l’entità delle risorse minime richieste, dovete fare riferimento alla Tabella A della Direttiva del Ministero dell’Interno del 1°.3.2000, che prevede una quota fissa ed una quota giornaliera. Di conseguenza, l’importo totale varia in dipendenza della durata del soggiorno, cioè del corso di studi.
- Nel caso di soggiorno per studio (qualsiasi tipo di studio), oltre all’importo di riferimento dei mezzi economici di sussistenza da dimostrare, lo studente dovrà garantire anche la disponibilità economica dell’eventuale costo del corso, nonché dimostrare la disponibilità di un alloggio e dei costi del viaggio di A/R.
La semplice candidatura ad una borsa di studio offerte da Università, Istituzioni, Governi o Enti italiani o stranieri, di accertato credito non costituisce documento di copertura economica. Solo l’avvenuta e certificata assegnazione della borsa di studio concorre a garantire la copertura economica richiesta, in tutto o in parte. Se la borsa assegnata è di importo inferiore alla disponibilità richiesta, lo studente deve concorrere a dimostrare la parte restante con mezzi propri e/o familiari.
Non sempre è richiesta la traduzione e legalizzazione della documentazione di supporto, ma solo per i documenti che l’ufficio visti riterrà indispensabile. Per evitare inutili spese a carico dello studente sarà sufficiente presentare la documentazione di supporto in originale e durante la fase istruttoria allo sportello sarà l’ufficio visti a richiedere se e quale documento dovrà eventualmente essere tradotto e/o legalizzato.
Entro otto giorni lavorativi dall’arrivo in Italia con un visto di tipo D “nazionale” per STUDIO (qualsiasi tipo di studio) gli studenti devono inoltrare la richiesta di permesso di soggiorno per STUDIO alla Questura competente della città in cui intendono stabilire la propria dimora. L’istanza potrà essere presentata tramite gli Uffici postali, oppure avvalendosi degli sportelli eventualmente presenti presso le istituzioni della formazione superiore utilizzando l’apposito kit a disposizione presso gli stessi Uffici.
I visti nazionali, così come i permessi di soggiorno rilasciati dai paesi dell’UE, consentono la circolazione e il soggiorno in altri Paesi dell’UE fino a 90 giorni. Esistono standard europei relativi alla mobilità che facilitano le procedure per il proseguimento degli studi nei paesi dell’UE. Se hai bisogno di studiare in un altro Paese per più di 90 giorni, contatta le autorità del Paese in questione per maggiori informazioni.