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Cittadinanza

PRINCIPI GENERALI

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello ius sanguinis (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano; tuttavia è da tener presente che la madre cittadina trasmette la cittadinanza ai figli solo a partire dall’1.1.1948, per effetto di una specifica sentenza della Corte Costituzionale.
Attualmente, la cittadinanza italiana è regolata dalla legge n. 91 del 5.2.1992 che, a differenza della legge precedente, rivaluta il peso della volontà individuale nell’acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze, fatte salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.

ATTENZIONE!

A decorrere dal 5 ottobre 2018 – ai sensi dell’art. 14 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132 – il contributo, al cui pagamento sono soggette le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza italiana, è di importo pari a 250 euro.

A decorrere dal 4 dicembre 2018 (legge 1 dicembre 2018, n. 132) è condizione indispensabile per l’acquisto della cittadinanza italiana, ai sensi degli artt. 5 (cittadinanza per matrimonio) e 9 (per servizio, per almeno cinque anni, anche all’estero per lo Stato Italiano) della L. 91/92, il possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue. L’accertamento di detto requisito va effettuato attraverso l’acquisizione di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario oppure di una certificazione rilasciata da un ente certificatore.

Al momento possono considerarsi enti certificatri, appartenenti al sistema di certificazione unificato CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità):
• l’Università per stranieri di Siena,
• l’Università per stranieri di Perugia,
• l’Università Roma Tre,
• la Società Dante Alighieri.

Potranno, pertanto, essere considerate valide ai sensi della norma citata le certificazioni di livello non inferiore a B1 rilasciate dai suddetti enti.
Per conoscere gli Istituti abilitati al rilascio della suddetta certificazione prego consultare la pagina web dedicata del portale della lingua Italiana
Il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 della L. 91/92 è di quarantotto (48) mesi dalla data di presentazione della domanda.

Per tutti i procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio.

SI E’ CITTADINI ITALIANI (cliccare sulla sezione di interesse):

1. PER MATRIMONIO CON CITTADINO\A ITALIANO\A
2. PER DISCENDENZA
3. PER RICONOSCIMENTO
4. PER ADOZIONE
5. PER NATURALIZZAZIONE PER RESIDENZA IN ITALIA
6. PER DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ DELL’INTERESSATO
7. PER NASCITA SUL TERRITORIO ITALIANO
8. RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA

 

RINUNCIA ALLA CITTADINANZA ITALIANA

 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS O DELLA SUA ACQUISIZIONE PER NATURALIZZAZIONE

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Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, è stato convertito con modificazioni nella legge 23 maggio 2025, n. 74, con vigenza dal 24 maggio 2025.

La legge di conversione riforma la legge 5 febbraio 1992, n. 91, il cui nuovo testo integrale è disponibile al seguente link

Si attira, in particolare, l’attenzione sul nuovo art. 3-bis:

In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all’articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:

  1. a) lo stato di cittadino dell’interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all’ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;

a-bis) lo stato di cittadino dell’interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all’ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all’interessato dall’ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025;

  1. b) lo stato di cittadino dell’interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
  2. c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
  3. d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.

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Pertanto, in base alla nuova legge n.91 del 1992 è riconosciuto cittadino italiano iure sanguinis (dalla nascita):

  • il richiedente nato in Italia in qualsiasi data;
  • il richiedente che ha esclusivamente la cittadinanza italiana, ossia che non ha né può avere nessun’altra cittadinanza;
  • il richiedente che rientra in uno dei casi elencati nelle lettere a), a-bis), b), c) e d) dell’articolo 3-bis

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Alla luce della nuova legge si precisa che:

1) Solo le domande presentate prima del 27 marzo 2025 alle ore 23.59 ora italiana, corredate della necessaria documentazione, seguono la normativa precedente

Per domande “presentate” si intende:

  • Consegnate allo sportello dell’Ufficio consolare prima della data ed ora sopra indicate;
  • Spedite per posta con tracciamento di data ed ora antecedenti al termine sopra indicato;
  • Spedite per posta senza tracciamento di data ed ora, e ricevute dell’Ufficio consolare prima del termine sopra indicato;

2) Solo le domande, corredate della necessaria documentazione, presentate all’Ufficio consolare nel giorno indicato da appuntamento fissato e comunicato all’interessato dall’ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma del 27 marzo 2025 seguono la normativa precedente

Per “appuntamento comunicato all’interessato dall’Ufficio competente” si intende la conferma a mezzo posta elettronica ricevuta dall’interessato dall’indirizzo e-mail istituzionale della Sezione dell’Ufficio consolare competente per l’istanza (consolare.belgrado@esteri.it).

3) In ogni altra circostanza, alle domande si applica la nuova normativa.

Le tariffe consolari applicabili sono disponibili a questa pagina.

 

Per la necessaria documentazione da presentare, gli interessati dovranno fornire:

  1. Quanto previsto dalla Circolare K.28.1 dell’8 aprile 1991 del Ministero dell’Interno, ovverosia:
  1. Estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque;
  2. Atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
  3. Atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all’estero;
  4. Atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
  5. Certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato;
  6. Certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea diretta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell’art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555;
  7. Certificato di residenza.
  1. Per l’applicazione della nuova normativa, si dovranno inoltre produrre:
  • Per dimostrare l’esclusivo possesso della cittadinanza italiana (a titolo esemplificativo):
    • Certificati negativi di cittadinanza;
    • Attestazioni di rinuncia alla cittadinanza;
    • Certificati di non iscrizione alle liste elettorali;
  • Per dimostrare l’avvenuta residenza in Italia per almeno due anni continuativi;
    • Certificato storico di cittadinanza.

 

La legge del 14 dicembre 2000, n. 379, prevede il riconoscimento della cittadinanza italiana a favore delle persone nate e residenti nei territori dell’ex Impero Austro-Ungarico e dei loro discendenti che possiedono i requisiti necessari.

Il termine per l’accoglimento della Legge 379/2000 è scaduto il 19/12/2010.

La legge dell’8 marzo 2006, n. 124, prevede il riconoscimento della cittadinanza italiana a favore dei connazionali che l’hanno persa per aver risieduto dal 1940 al 1947 in Istria, Fiume e Dalmazia.

Il riconoscimento della cittadinanza italiana in base a leggi speciali configura un acquisto per beneficio di legge: non è pertanto possibile, per il genitore cittadino, rendere la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza a favore del figlio minore prevista dall’articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 91/1992, poiché il genitore riconosciuto non è un cittadino italiano per nascita.

 

Se l’interessato/a ha deciso di stabilire la propria residenza in Italia, le autorità del Comune italiano sono responsabili del riconoscimento della cittadinanza italiana. Una volta registrato nel registro della popolazione residente, il cittadino straniero può avviare la procedura per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis (la cui durata è stabilita dalla legge, 180 giorni in totale), presentando la documentazione indicata nella Circolare K.28.1/1991. Non è possibile che l’interessato/a si avvalga di un rappresentante legale o di qualcun altro al suo posto; l’interessato/a deve essere presente sul territorio.

La richiesta di emissione del Certificato di “Mancata Rinuncia/Non Rinuncia” è effettuata direttamente dal Comune italiano al Consolato, esclusivamente tramite PEC (posta elettronica certificata). La risposta del Consolato al Comune (non all’interessato/a) avviene sempre e solo tramite PEC, nel caso in cui la richiesta sia stata formulata correttamente.

Gli interessati non possono contattare direttamente l’Ufficio consolare riguardo a pratiche svolte da Comuni o da altri Uffici consolari, poiché non si conosce l’evoluzione delle stesse oltre la propria responsabilità.