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Cittadinanza per matrimonio con cittadino/a italiano/a

Secondo l’art. 5 L.91/92, il coniuge di cittadino italiano può presentare domanda per la concessione della cittadinanza italiana dopo 3 anni dalla data del matrimonio o dopo 18 mesi in presenza di figli. I coniugi non devono essere separati o divorziati ed il vincolo matrimoniale deve permanere fino all’emissione del decreto di conferimento della cittadinanza italiana. L’istante deve avere un permesso di residenza valido ed il coniuge italiano deve essere registrato presso questa Ambasciata (AIRE).

A partire dall’11 febbraio 2017 coloro la cui unione civile con un cittadino italiano è stata registrata in Italia, possono presentare istanza di concessione della cittadinanza italiana per matrimonio ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 91/1992.

La presentazione delle domande tese ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana per matrimonio, ai sensi dell’art. 5 legge 5.2.1992, n.91, deve essere effettuata ESCLUSIVAMENTE ONLINE sul PORTALE ALI del Ministero dell’Interno raggiungibile cliccando sul link QUI.

 

LISTA DEI DOCUMENTI DA CARICARE SUL PORTALE ALI:

 

1. Estratto dell’atto di nascita su formulario internazionale (inserire la fotocopia fronte e retro)

2. Certificato Penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza (a partire dai 14 anni d’età) – tranne l’Italia – e dei Paesi di cui si possiede la cittadinanza, in originale, rilasciato da non oltre sei mesi prima della presentazione della domanda, debitamente legalizzato/apostillato e tradotto in lingua italiana.

Per gli Stati contraenti la Convenzione de l’Aja, la legalizzazione avviene tramite Apostilla.

Italia e Serbia hanno aderito alla Convenzione de L’Aja del 5 ottobre 1961, relativa all’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri.

In Serbia l’apposizione dell’Apostille va richiesta al Tribunale territorialmente competente.

Per i certificati rilasciati da Paesi non aderenti alla convenzione dell’Aja, la legalizzazione sarà di tipo consolare, cioè sarà richiesta alla sede diplomatica del Paese che ha rilasciato il certificato.

Per l’elenco dei Consolati e Ambasciate italiane, visitare il sito www.esteri.it. Per informazioni specifiche si rimanda alle pagine delle Ambasciate e dei Consolati italiani di questi Paesi.

La traduzione in italiano dei certificati, effettuata da un traduttore ufficiale deve a sua volta essere legalizzata/apostillata.

Il richiedente è esonerato dal presentare il certificato penale del Paese di origine solo se lo ha lasciato prima del compimento dei 14 anni e non ne ha conservato la cittadinanza.

(inserire la fotocopia del certificato, l’Apostille sul retro, la traduzione in italiano e l’Apostille sul retro)

3. Ricevuta del versamento del contributo di euro 250,00 a favore del Ministero dell’Interno.

A partire dal 20.05.2022 è possibile effettuare il pagamento dell’imposta di bollo e del contributo di Euro 250 tramite PagoPA direttamente dal portale contestualmente alla presentazione della domanda. Sino al 24 giugno si potrà effettuare il pagamento anche sul seguente conto:
Destinatario: MINISTERO DELL’INTERNO D.L.C.I. – CITTADINANZA
COD. IBAN: IT54D0760103200000000809020 ·
BIC/SWJFT: BPPIITRRXXX
Causale: ACQUISTO DI CITTADINANZA.

N.B.: dopo il 24 giugno PagoPA sarà l’unica modalità di pagamento

4. Fotocopia della prima pagina del passaporto

5. Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio rilasciato dal comune italiano

6. Certificato di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) o titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione. (clicca qui)

 

PROCEDURA

 

FASE 1 – REGISTRAZIONE

Il richiedente dovrà effettuare la registrazione sul portale del Ministero dell’Interno (https://www.interno.gov.it/it/temi/cittadinanza-e-altri-diritti-civili/cittadinanza/cittadinanza-invia-tua-domanda).

NB: si fa presente che il sito è esclusivamente in italiano. Questa Cancelleria non potrà fornire traduzioni né assistenza nella compilazione della domanda.

Si precisa che l’indirizzo email dichiarato sul portale in fase di inoltro della domanda on line costituisce domicilio eletto (art. 47 c.c.), si rende pertanto necessaria una frequente consultazione della propria email in quanto tutte le comunicazioni relative alla domanda di cittadinanza, ivi comprese richieste di integrazione documentale, convocazioni, notifiche di provvedimenti, ecc. avverranno UNICAMENTE tramite canale informatico.

FASE 2 – INSERIMENTO ISTANZA (Modello AE)

Una volta registrato, il richiedente potrà procedere alla compilazione della domanda “online” e all’inserimento di tutti i documenti richiesti sull’apposito portale del Ministero dell’Interno: (https://portaleserviziapp.dlci.interno.it). Qualsiasi domanda di carattere tecnico o di contenuto relativa all’istanza online dovrà essere risolta rivolgendosi direttamente al Ministero dell’Interno che ha predisposto un servizio di assistenza con FAQ e HelpDesk dedicati.

Attenzione: NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ONLINE:

· nel modulo di registrazione vanno inseriti DATA E LUOGO DI NASCITA così come indicati nell’atto di nascita;

· vanno riportate le GENERALITÀ indicate in atti e documenti formati all’estero dalle competenti autorità straniere. In caso di discordanze, fornire documentazione giustificativa.
Specificare nell’istanza l’eventuale presenza di figli minori del/della richiedente, nati da una precedente relazione.

FASE 3 – VERIFICA CONSOLARE

L’Ufficio Consolare sarà automaticamente informato della presentazione della domanda e procederà alle necessarie VERIFICHE.

Il richiedente riceverà quindi, in modalità telematica tramite il portale del Ministero dell’Interno, una comunicazione relativa all’accettazione o al motivo dell’inammissibilità.

In caso di accettazione della domanda, il richiedente sarà convocato, presso l’ufficio Consolare per l’autentica della firma apposta sulla domanda di cittadinanza, per la consegna di tutta la documentazione cartacea IN ORIGINALE, ivi compresa quella già trasmessa per via telematica tramite il Portale. Il giorno della convocazione sarà necessario pagare le seguenti percezioni consolari (solo in Euro, in contanti):
Euro 14,00 art. 24 Autentica di firma sulla domanda
Euro 10,00 art. 71 copia del passaporto richiedente.

Tutta la documentazione di cui sopra sarà conservata in originale dalla Rappresentanza diplomatico-consolare.

FASE 4 – VALUTAZIONE e TERMINI DEL PROCEDIMENTO

La valutazione della domanda e la definizione del procedimento sono di esclusiva competenza del Ministero dell’Interno. Per le domande presentate entro il 19/12/2020 il termine è di 48 mesi. Per le istanze di cittadinanza presentate a partire dal 20 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della L. 18 dicembre 2020 n. 173) il termine è di 24 mesi dalla data di presentazione della domanda, prorogabili fino al massimo di 36 mesi. Qualora al termine della valutazione della pratica il procedimento si concluda positivamente, il Ministero dell’Interno invierà il Decreto di conferimento di cittadinanza italiana alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per residenza dell’interessato/a.

A decorrere dal 21/10/2020 i richiedenti la cittadinanza italiana possono chiedere informazioni e chiarimenti sulla propria pratica, chiamando i seguenti numeri telefonici nei giorni a fianco indicati, dalle ore 10 alle ore 12:

0039/06/46539955 – lunedì/mercoledì
00039/3346909996 – mercoledì
0039/3346909859 – venerdì

FASE 5 – DECRETO, NOTIFICA E GIURAMENTO

Il Decreto di conferimento della cittadinanza italiana verrà notificato – tramite portale – con comunicazione indirizzata all’email indicata dal richiedente in fase di registrazione. All’atto della notifica verranno altresì richiesti documenti – previsti dalla normativa nazionale – volti a verificare la permanenza del vincolo coniugale. Tali documenti devono avere data successiva all’adozione del decreto:

· atto integrale di matrimonio rilasciato dal competente Comune italiano;

· certificato penale del Paese di attuale residenza, debitamente legalizzato e tradotto (vedi sezione documenti).

Alla data di adozione del decreto, quindi, non deve essere intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell’unione civile né la separazione personale (sentenza di separazione).

Entro e non oltre sei mesi dalla notifica, l’interessato verrà convocato presso gli uffici consolari, per prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica e alle sue leggi.

È previsto il pagamento della marca da bollo sul decreto.

L’atto integrale di matrimonio va richiesto al Comune italiano nei cui registri l’atto risulta trascritto; il certificato penale si richiede alle Autorità competenti nel paese di residenza e dovrà essere in regola con le disposizioni in materia di legalizzazione/apostille e traduzione, come spiegato nella sezione “documenti”.

La persona interessata presterà giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana pronunciando le parole:

“GIURO DI ESSERE FEDELE ALLA REPUBBLICA E DI OSSERVARE LA COSTITUZIONE E LE LEGGI DELLO STATO”

Gli effetti del giuramento, ovvero l’acquisto della cittadinanza italiana, saranno efficaci a partire dal giorno successivo a quello del giuramento.

Il certificato di nascita originale sarà inviato per la trascrizione al Comune italiano di riferimento insieme alla richiesta di iscrizione all’AIRE e al verbale dell’avvenuto giuramento.