CAMBIAMENTO DI NOME E DI COGNOME
(procedimento predisposto dal Regolamento per la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile (DPR 396 del 3/11/2000), così come modificato dal DPR n.54/2012).
Ammissibilita’ delle domande: nell’ordinamento italiano il cambio del nome o la modifica del cognome rivestono carattere eccezionale, pertanto le richieste potranno essere ammesse solo ed esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata e pregnante documentazione e da solide e significative motivazioni: cognomi o nomi ridicoli o vergognosi o che rivelano origine naturale.
In nessun caso puo’ essere richiesta l’attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l’appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l’atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.
Cognome della donna: la donna italiana coniugata conserva per legge il proprio cognome da nubile nel passaporto e negli altri documenti che la riguardano. Puo’ comunque richiedere che sia aggiunto al proprio cognome da nubile, quello da coniugata con una annotazione alla pag. 4 del passaporto.
Competenza a provvedere: la competenza a provvedere sulle domande e’ riservata unicamente in Italia al Prefetto della Provincia del luogo di residenza o di trascrizione dell’atto di nascita del richiedente. Qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione, il richiedente sara’ autorizzato con Decreto del Prefetto.
Avverso il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R entro sessanta giorni dalla notifica; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
Richiedenti: le domande possono essere presentate solo da cittadini ITALIANI.
Procedura:
1. richiesta dell’interessato su apposito formulario (vedere HomePage – Modulistica – Stato Civile);
2. pagamento della marca consolare sulla domanda;
3. inoltro della domanda alla Prefettura competente;
4. se vi e’ accoglimento, ricevimento del Decreto Provvisorio al cambiamento del nome o cognome da parte della Prefettura;
5. effettuazione della pubblicazione per 30- gg. di un avviso contenente il sunto della domanda e pagamento della relativa marca consolare;
6. notizia alla Prefettura competente dell’avvenuta pubblicazione;
7. ricevimento da parte della Prefettura del Decreto Definitivo al cambiamento del nome o cognome;
8. consegna all’interessato del Decreto Definitivo e pagamento della relativa marca consolare;
9. richiesta al Comune di nascita dell’interessato di trascrivere ed annotare il Decreto Definitivo del cambiamento di nome o di cognome;
10. conseguimento nell’Anagrafe italiana del cambiamento del nome o del cognome e richiesta da parte dell’interessato di rilascio nuovi documenti con le nuove generalita’ (passaporto, codice fiscale, ecc.).
Istruzioni e documentazione da allegare:
compilare il modulo di richiesta cambiamento di nome o cognome – selezionare il modulo a seconda del caso (vedere HomePage – Modulistica ) – in particolare indicandovi:
a. la modificazione del nome o del cognome che si richiede;
b. le ragioni della richiesta;
c. il proprio attuale indirizzo in Serbia;
d. il proprio stato di famiglia;
e. firmare e datare il suddetto modulo di richiesta;
N.B.: la documentazione inviata in originale e le fotocopie non verranno restituite
Domande di cambiamento di nome e di cognome in favore di un minore.
Nel caso di domanda di cambiamento di nome o cognome in favore di un figlio minore, occorre:
• compilare l’apposito modulo (clicca qui) che deve essere firmato da entrambi i genitori e corredato oltre che da copia dei passaporti dei genitori e del figlio minore, anche da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ congiunta, in cui entrambi i genitori esprimono per iscritto il proprio consenso al cambiamento del nome o cognome a favore del proprio figlio minore;
• allegare copia del proprio passaporto o carta d’identita’ valida;
• dichiarazione di consenso al cambiamento del nome o del cognome
rilasciata da parte del coniuge, genitori e familiari diretti del richiedente (fratelli, sorelle). Tale dichiarazione dovra’ essere firmata e datata dalle suddette persone, e accompagnata da fotocopia del loro passaporto o carta d’identita’ valida.
• altra eventuale documentazione aggiuntiva al sostegno della domanda: se tale documentazione è in lingua straniera, questa dovra’ essere munita di traduzione conforme all’italiano (vedi Lista Traduttori);
• la domanda di cambiamento di nome o cognome e’ soggetta al pagamento di una Tariffa Consolare (prego consultare la Lista delle Tariffe); il pagamento della Tariffa Consolare si esegue personalmente all’Ufficio Consolare tramite marca da bollo da applicare sulla domanda stessa.
Quando la domanda e’ completa, firmata, datata, inclusi tutti gli allegati e pagata la tariffa consolare, puo’ essere inviata in Italia alla Prefettura competente.