Chi può ottenere il rinnovo all’estero della patente italiana?
• i cittadini italiani, iscritti all’AIRE, in possesso dei requisiti psico-fisici previsti dalle norme vigenti e opportunamente certificati dai medici fiduciari, titolari di patente italiana scaduta da non oltre cinque anni
• non possono ottenere il rinnovo della patente all’estero i diabetici, i mutilati e minorati fisici; gli ultra 65enni con titolo alla guida di autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici: per tali categorie è obbligatoria una visita medica collegiale presso le ASL in Italia
Per quali categorie e per quale periodo viene rinnovata la patente all’estero?
Il rinnovo viene effettuato per il periodo di permanenza all’estero del titolare, con le seguenti limitazioni:
CATEGORIA PATENTE |
PERIODO VALIDITA’ PATENTE DI GUIDA | ||||
< 50 ANNI | > 50 ANNI | > 60 ANNI | > 65 ANNI | > DI 70 ANNI | |
A | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 |
B | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 |
C | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 |
D | 5 | 5 | 1 | ||
E | La patente di categoria E (BE, CE, ecc.) ha la stessa validità della patente a cui e’ associata |
Documentazione da presentare per ottenere il rinnovo della patente italiana
• certificato di idoneità alla guida rilasciato dal medico di fiducia dell’Ambasciata. Per il certificato è necessario effettuare la visita medica nello studio medico di:
- Dr. Snezana CAPRIC,
cell. 063 301094,
o di
- Dr. Marija MILETIC, medico generico e specialista in medicina interna
(lingue conosciute: serbo, inglese e italiano)
cell. 063 7798111 – e.mail: drmarijamiletic@gmail.com
• domanda di rinnovo della patente. Il modulo di domanda è disponibile presso i medici di fiducia
• patente di guida da rinnovare
• Costo del servizio: Euro 65,00 da pagarsi in contanti. N.B. non si accettano altre valute
Come avviene il rinnovo?
Viene rilasciata una specifica “Attestazione consolare di conferma della validità della patente di guida”, la quale e’valida esclusivamente per il periodo di residenza all’estero e va conservata unitamente alla patente originale scaduta e, a richiesta, è da esibire assieme a quella;
Il rinnovo effettuato presso una Rappresentanza diplomatica o consolare è valido per circolare sia in Italia che all’estero.
N. B. Al rientro definitivo in Italia, il titolare della patente deve richiedere all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, la conferma del rinnovo ottenuto all’estero.
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CONVERSIONE PATENTI – Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Serbia sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione
Si informa che il 17 dicembre 2023 entrerà in vigore l’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Serbia sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione – firmato a Belgrado il 21 marzo 2023.
L’Accordo ha durata di cinque anni e cesserà di produrre i suoi effetti il 17 dicembre 2028.
N.B.: il 17 dicembre è domenica e pertanto il 18 dicembre 2023 – e solo in tale data – potranno essere accettate richieste di conversione di patenti di guida serbe aventi scadenza al 17 dicembre 2023.
REQUISITI
Il titolare di patente di guida serba potrà chiederne la conversione in Italia all’UCM (Ufficio Motorizzazione Civile) territorialmente competente (per la ricerca degli Uffici Motorizzazione Civile: Il portale dell’automobilista – Minisito (ilportaledellautomobilista.it):
– se ha acquisito la residenza anagrafica in Italia da meno di sei (6) anni al momento della presentazione dell’istanza di conversione. Se il titolare ha acquisito la residenza in territorio italiano da sei anni o da più di sei anni, l’UMC non può accettare la richiesta di conversione;
– se la patente stessa è in corso di validità;
– se è in possesso della certificazione medica prevista per attestare il possesso dei requisiti psicofisici per la categoria richiesta;
– se in possesso del Certificato di validità e autenticità rilasciato dalla competente Rappresentanza diplomatico consolare serba;
Per presentare la domanda di conversione, deve aver compiuto l’età prevista dalla normativa italiana per il rilascio della categoria richiesta.
Si evidenzia che non saranno accettate richieste di conversione di patenti di guida serbe:
– conseguite dopo l’acquisizione della residenza in Italia;
– ottenute a loro volta per conversione di una patente estera non convertibile in Italia.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi alle competenti Autorita’ serbe in Italia:
Ambasciata della Repubblica di Serbia a Roma
Via dei Monti Parioli 20 – 00197 Roma
e-mail: konzularno.rim@mfa.rs
telefono: 06 3211950
fax: 06 3200868
Consolato Generale della Repubblica di Serbia a Trieste
Strada del Friuli 54 – 34136 Trieste
e-mail: gkrtrst@spin.it
telefono: 040 410125
Consolato Generale della Repubblica di Serbia a Milano
Via Pantano 2 – 20122 Milano
e-mail: info@gkrsmi.it
telefono: 02 72095466