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EQUIVALENZA DI VACCINI ANTI SARS-COV-2/COVID SOMMINISTRATI ALL’ESTERO

Si informa che il Ministero della Salute con Circolare del 23 settembre 2021 (e relativo allegato) ha riconosciuto l’equivalenza di alcuni vaccini, somministrati da autorità sanitarie estere, a quelli effettuati nell’ambito del Piano nazionale dei vaccini per la prevenzione da SARS-CoV-2.

 

A seguito di tale riconoscimento è possibile:

A) richiedere l’emissione della Certificazione verde COVID-19 in Italia;

B) utilizzare in Italia le Certificazioni Vaccinali COVID-19 rilasciate dalle autorità sanitarie straniere (N.B. NON E’ POSSIBILE UTILIZZARE IL SOLO QR CODE) per le finalità per le quali la legge italiana consente l’utilizzo delle Certificazioni Verdi COVID 19.

La certificazione deve contenere:

– dati identificativi del titolare;

– dati relativi al vaccino;

– data/e di somministrazione del vaccino;

– dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato.

Tali certificazioni straniere devono essere redatte in: italiano, inglese, francese, spagnolo o tedesco. Se le certificazioni sono rilasciate in un’altra lingua, dovranno essere accompagnate da una traduzione giurata.

 

Vengono riconosciuti i seguenti vaccini somministrati in Serbia:

· NOME VACCINO: Pfizer-BioNTech COVID-19 mRNA vaccine (titolare Pfizer);

· NOME VACCINO: Pfizer Comirnaty (titolare Pfizer);

· NOME VACCINO: Covid-19 vaccine AstraZeneca (titolare AstraZeneca).

· NOME VACCINO: Covishield – Serum Institute of India (prodotto su licenza di AstraZeneca);

· NOME VACCINO: R-CoVI – R-Pharm, (prodotto su licenza di AstraZeneca);

· NOME VACCINO: Covid-19 vaccine-recombinant – Fiocruz (prodotto su licenza di AstraZeneca).

 

La normativa si applica a:

1. Cittadini italiani (anche residenti all’estero) e loro famigliari conviventi;

2. Cittadini stranieri che dimorano in Italia per motivi di studio, anche non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale o al SASN (Assistenza Sanitaria al Personale Navigante);

3. Cittadini stranieri che dimorano in Italia per motivi di lavoro, anche non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale o al SASN (Assistenza Sanitaria al Personale Navigante);

4. tutti coloro che sono iscritti a qualunque titolo al Servizio Sanitario Nazionale e che sono stati vaccinati all’estero contro il SARS-CoV-2.