I cittadini italiani nati in Italia che hanno acquistato una cittadinanza straniera prima del 16 agosto 1992 hanno perso la cittadinanza italiana.
Possono riacquistarla, senza perdere quella attualmente posseduta,sulla base della residenza in Italia:
1) automaticamente dopo un anno dalla data in cui è stata stabilita la residenza nel territorio della Repubblica.
2) con dichiarazione resa:
• direttamente al Comune di residenza in Italia;
• o in alternativa presso l’Autorità Consolare italiana e stabilendo, entro un anno dalla dichiarazione, la propria residenza in Italia.
Prima di recarsi in Italia, la perdita della cittadinanza italiana deve essere comunicata al Comune tramite questa Ambasciata presentando di persona o per posta la seguente documentazione:
• certificato di naturalizzazione, legalizzato tramite Apostille e tradotto in italiano
• estratto per riassunto dell’atto di nascita
• passaporto
Una volta in possesso di tutta la suddetta documentazione si prega di richiedere un appuntamento inviando una email a: consolare.belgrado@esteri.it .
In Italia l’interessato dovrà chiedere alla Questura competente il rilascio di un apposito permesso di soggiorno che abbia come motivazione il riacquisto della cittadinanza italiana. Ottenuto il permesso di soggiorno sarà possibile chiedere e ottenere l’iscrizione anagrafica presso il Comune prescelto.
***
La legge n. 74 del 23 maggio 2025 ha riaperto i termini per il riacquisto della cittadinanza a favore di ex cittadini nati in Italia o che sono stati residenti in Italia per almeno due anni continuativi e che abbiano perso la cittadinanza non oltre il 15 agosto 1992 in applicazione dell’articolo 8, n. 1 e n. 2, o dell’articolo 12 della legge n. 555 del 1912 (naturalizzazione in Paese straniero, rinuncia alla cittadinanza a seguito di involontario acquisto di cittadinanza straniera, figli minori conviventi di genitore che ha perso la cittadinanza). La possibilità di riacquisto non si applica a coloro che hanno rinunciato alla cittadinanza italiana (o che l’hanno persa per altro motivo) a partire dal 16 agosto 1992.
Le dichiarazioni di riacquisto potranno essere presentate tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027.
L’interessato al riacquisto deve presentare:
- Valido documento di identità emesso dall’Autorità del Paese di attuale cittadinanza;
- Certificato di nascita: se nato all’estero, dovrà essere presentato nelle forme previste per la trascrizione in Italia, legalizzato e tradotto;
- Per i nati all’estero, certificato storico di residenza rilasciato dal Comune italiano competente;
- Certificato storico di cittadinanza;
- Documentazione che dimostri la causa e la data della perdita della cittadinanza (si dovrà dimostrare l’acquisto della cittadinanza straniera e, nei casi previsti, la rinuncia a quella italiana: certificato di naturalizzazione oppure, se previsto dalla prassi locale, certificato di nascita corredato della certificazione di cittadinanza e del titolo al quale essa è acquisita; la documentazione emessa da Autorità straniere dovrà essere opportunamente legalizzata e tradotta).
Per le dichiarazioni di riacquisto della cittadinanza italiana è richiesto un contributo di €250, versato esclusivamente in contanti presso l’Ufficio consolare.
La dichiarazione deve essere resa dall’interessato personalmente.
In base all’articolo 15 della legge n. 91/1992, l’interessato non riacquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo in cui si rende la dichiarazione.