L’assistenza legale può essere prestata attraverso l’indicazione di un legale di fiducia e – in casi di particolare gravità – anche sotto forma di aiuto finanziario a connazionali indigenti.
Tale aiuto da parte dell’ufficio consolare per il pagamento delle spese legali può essere concesso – in caso di comprovata indigenza – sotto forma di:
- sussidio per i residenti all’estero nella circoscrizione di competenza;
- prestito con promessa di restituzione per i connazionali in transito.
La Rappresentanza, prima di richiedere l’imputazione di spesa di assistenza legale in favore di connazionali detenuti all’estero, accerterà previamente l’eventuale disponibilità dei familiari in Italia a farsi carico delle relative spese.