{"id":6256,"date":"2016-09-29T12:14:51","date_gmt":"2016-09-29T10:14:51","guid":{"rendered":"https:\/\/ambbelgrado.esteri.it\/news\/dall_ambasciata\/2016\/09\/referendum-popolare-confermativo\/"},"modified":"2016-09-29T12:14:51","modified_gmt":"2016-09-29T10:14:51","slug":"referendum-popolare-confermativo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ambbelgrado.esteri.it\/it\/news\/dall_ambasciata\/2016\/09\/referendum-popolare-confermativo\/","title":{"rendered":"REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 4 DICEMBRE 2016"},"content":{"rendered":"<p><strong>2016-11-24 &#8211; ELENCO AGGIUNTO<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">SEBBENE IL DPR 104\/2003 INDIVIDUI L&#8217;UNDICESIMO GIORNO ANTECEDENTE IL VOTO IN ITALIA (OSSIA IL 23 NOVEMBRE) QUALE TERMINE PER RICHIEDERE L&#8217;ISCRIZIONE IN ELENCO AGGIUNTO, TALE TERMINE \u00c8 DA CONSIDERARSI &#8220;ORDINATORIO&#8221; E NON PERENTORIO. E&#8217; EVIDENTE CHE, PER COLORO CHE CHIEDONO SOLO ORA L&#8217;ISCRIZIONE IN ELENCO AGGIUNTO, \u00c8 NECESSARIO OTTENERE IL NULLA OSTA DA PARTE DEI COMUNI. QUEST\u2019ULTIMI, CON L&#8217;AVANZARE DEI GIORNI, POTREBBERO RISPONDERE CHE LE RISPETTIVE LISTE SEZIONALI SONO STATE DEFINITE E QUINDI NON CONCEDERE L\u2019AUTORIZZAZIONE. DI TANTO SAR\u00c0 OPPORTUNO INFORMARE GLI EVENTUALI RICHIEDENTI.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p><strong>2016-11-21 &#8211; PRECISAZIONI SULLE OPERAZIONI DI VOTO ALL&#8217;ESTERO:<\/strong><\/p>\n<p>In merito alle notizie stampa diffuse ed a quanto apparso su alcuni social media, circa e procedure di consegna del materiale elettorale ai connazionali all\u2019estero in vista del Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, secondo quanto previsto dalla L. 459\/2001 (art. 12 c. 3), la Farnesina precisa quanto segue:- Un eventuale tentativo di doppio voto sarebbe immediatamente identificabile in sede di scrutinio e conseguentemente annullato, poich\u00e9 il codice elettore apparirebbe due volte. La stessa Legge 459\/2001 prevede tale eventualit\u00e0 e dispone al riguardo, all&#8217;articolo 14, comma 3, lettera c.. Tutti gli elettori sono informati del divieto del doppio voto, con apposito avviso contenuto nel foglio informativo inserito nel plico elettorale. Gli uffici consolari sono stati allertati che per ogni caso di doppia spedizione che venga segnalato, dovranno reiterare agli interessati l\u2019ammonizione di legge e fornire un prepagato per la restituzione del plico duplicato.<\/p>\n<p>&#8211; L&#8217;art. 5 del D.P.R. n. 104\/2003 (Regolamento di attuazione della L. 459\/2001) prevede la comunicazione e la diffusione dei dati degli elettori unicamente per finalit\u00e0 politico-elettorali. Gli elenchi \u201costensibili\u201d sono univoci, sicch\u00e9 i comitati referendari possiedono gli stessi indirizzi posseduti dagli uffici consolari.<\/p>\n<p>&#8211; Chi non ha ricevuto il plico entro il 20 novembre pu\u00f2 fare richiesta di un duplicato all\u2019ufficio consolare di riferimento.<\/p>\n<p>&#8211; Si esclude categoricamente la possibilit\u00e0 che materiale propagandistico possa essere stato immesso nei plichi elettorali.<\/p>\n<p>&#8211; La scheda referendaria contenuta nel plico elettorale NON deve essere n\u00e9 firmata n\u00e9 timbrata dal Consolato. Come stabilito dall\u2019articolo 14 della L. 459\/2001, nell\u2019apposito spazio sul retro della scheda deve essere apposto il \u201cbollo di sezione\u201d da parte del Vicepresidente del seggio, in sede di scrutinio.<\/p>\n<p>&#8211; L\u2019elettore che riceve il plico \u00e8 tenuto ad esprimere personalmente il voto, come specificato nel foglio informativo contenuto nel plico elettorale. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione, nonch\u00e9 gli uffici consolari all\u2019estero, hanno il dovere di segnalare ogni notizia di reato elettorale giunta a loro conoscenza.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><strong>AGGIORNAMENTO<\/strong>:<\/p>\n<p>Si informa che il Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ha diramato la <a href=\"http:\/\/elezioni.interno.it\/circolari.html\">Circolare n. 40 del 28 settembre 2016 <\/a>nella quale, dopo aver confermato che la scadenza fissata dalla legge e&#8217; l&#8217;8 ottobre, invita i Comuni ad <strong>accettare<\/strong> in via amministrativa anche le opzioni che perverranno oltre tale termine, <strong>purche&#8217; entro il 2 novembre prossimo<\/strong>.Si sottolinea che tale termine e&#8217; valido <strong>SOLO PER GLI ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL&#8217;ESTERO<\/strong>.<\/p>\n<p>Per connessione di argomento, si segnala infine che il Comune di Roma ha pubblicato i recapiti mail per l&#8217;invio delle opzioni degli elettori temporaneamente all&#8217;estero, gia&#8217; comunicati sul Portale DGIT:<\/p>\n<p>mail ordinaria: <a href=\"mailto:aire.elettorale@comune.roma.it\">aire.elettorale@comune.roma.it<\/a><\/p>\n<p>pec: protocollo.servizi <a href=\"mailto:elettorali@pec.comune.roma.it\">elettorali@pec.comune.roma.it<\/a><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Con Decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2016 sono stati convocati per domenica 4 dicembre 2016 i comizi elettorali per il <strong>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO<\/strong> avente ad oggetto il seguente quesito referendario: Approvate il testo della legge costituzionale concernente \u201cdisposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione\u201d approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016?<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><strong>ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL&#8217;ESTERO<\/strong><\/p>\n<p>Gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all\u2019estero <strong>per un periodo di almeno tre mesi<\/strong> nel quale ricade la data di svolgimento del Referendum, nonch\u00e9 i familiari con loro conviventi, potranno partecipare al voto per corrispondenza organizzato dagli uffici consolari italiani (legge 459 del 27 dicembre 2001, comma 1 dell\u2019art. 4-bis), ricevendo la scheda al loro indirizzo all\u2019estero.<\/p>\n<p>Per partecipare al voto all\u2019estero, <strong>tali elettori dovranno<\/strong> &#8211; <strong>entro l\u20198 ottobre pv<\/strong> &#8211; far pervenire <strong>AL COMUNE<\/strong> d\u2019iscrizione nelle liste elettorali <strong>un\u2019apposita opzione. E\u2019 possibile la revoca entro lo stesso termine.<\/strong> Si ricorda che l\u2019opzione \u00e8 valida solo per il voto cui si riferisce (ovvero, in questo caso, per il Referendum del 4 dicembre 2016).<\/p>\n<p>L\u2019opzione (<a href=\"resource\/doc\/2016\/09\/modello_opzione_temporanei.pdf\"><strong>fac-simile qui reperibile<\/strong><\/a>) pu\u00f2 essere inviata per posta, telefax, posta elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano al Comune anche da persona diversa dall\u2019interessato (nel sito <a href=\"http:\/\/www.indicepa.gov.it\">www.indicepa.gov.it<\/a> sono reperibili gli indirizzi di posta elettronica certificata dei comuni italiani).<\/p>\n<p>La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e obbligatoriamente corredata di copia di documento d\u2019identit\u00e0 valido dell\u2019elettore, deve in ogni caso contenere l\u2019indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale, l\u2019indicazione dell\u2019Ufficio consolare competente per territorio e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l\u2019ammissione al voto per corrispondenza (vale a dire che ci si trova &#8211; per motivi di lavoro, studio o cure mediche &#8211; in un Paese estero in cui non si \u00e8 anagraficamente residenti per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento del referendum; oppure, che si \u00e8 familiare convivente di un cittadino che si trova nelle predette condizioni).<\/p>\n<p>La dichiarazione va resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiarandosi consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del citato DPR 445\/2000).<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><strong>ELETTORI RESIDENTI ALL&#8217;ESTERO ED ISCRITTI NELL&#8217;AIRE<\/strong><\/p>\n<p>Gli elettori residenti all\u2019estero ed iscritti nell\u2019AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all\u2019Estero) riceveranno come di consueto il plico elettorale al loro indirizzo di residenza. Qualora l\u2019elettore non lo ricevesse potr\u00e0 sempre richiederne il duplicato all\u2019Ufficio consolare di riferimento. Si ricorda che \u00e8 onere del cittadino mantenere aggiornato l\u2019UFFICIO CONSOLARE competente circa il proprio indirizzo di residenza.<\/p>\n<p>Chi invece, essendo iscritto nell\u2019AIRE, intende votare in Italia, dovr\u00e0 far pervenire all\u2019<strong>UFFICIO CONSOLARE<\/strong> competente per residenza (Ambasciata o Consolato) un\u2019apposita dichiarazione (<a href=\"resource\/doc\/2016\/09\/modello_opzione_votanti_in_italia___bis.doc\"><strong>vedasi fac-simile<\/strong><\/a>) su carta libera che riporti: nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, indicazione del comune italiano d&#8217;iscrizione all&#8217;anagrafe degli italiani residenti all&#8217;estero, l&#8217;indicazione della consultazione per la quale l&#8217;elettore intende esercitare l&#8217;opzione.<\/p>\n<p>La dichiarazione deve essere datata e firmata dall&#8217;elettore e accompagnata da fotocopia di un documento di identit\u00e0 dello stesso e pu\u00f2 essere inviata per posta, telefax, posta elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano all\u2019UFFICIO CONSOLARE, anche tramite persona diversa dall\u2019interessato, <strong>entro l\u20198 di ottobre pv, con possibilit\u00e0 di revoca entro lo stesso termine<\/strong>.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"2016-11-24 &#8211; ELENCO AGGIUNTO SEBBENE IL DPR 104\/2003 INDIVIDUI L&#8217;UNDICESIMO GIORNO ANTECEDENTE IL VOTO IN ITALIA (OSSIA IL 23 NOVEMBRE) QUALE TERMINE PER RICHIEDERE L&#8217;ISCRIZIONE IN ELENCO AGGIUNTO, TALE TERMINE \u00c8 DA CONSIDERARSI &#8220;ORDINATORIO&#8221; E NON PERENTORIO. 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