{"id":90,"date":"2023-04-11T18:22:23","date_gmt":"2023-04-11T16:22:23","guid":{"rendered":"https:\/\/ambasciatapraga.esteri.it\/?page_id=90"},"modified":"2025-07-07T13:15:21","modified_gmt":"2025-07-07T11:15:21","slug":"cittadinanza","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ambbelgrado.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/","title":{"rendered":"Cittadinanza"},"content":{"rendered":"<div>\n<p><strong>PRINCIPI GENERALI<\/strong><\/p>\n<p>La cittadinanza italiana si basa sul principio dello ius sanguinis (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana \u00e8 italiano; tuttavia \u00e8 da tener presente che la madre cittadina trasmette la cittadinanza ai figli solo a partire dall\u20191.1.1948, per effetto di una specifica sentenza della Corte Costituzionale.<br \/>\nAttualmente, la cittadinanza italiana \u00e8 regolata dalla legge n. 91 del 5.2.1992 che, a differenza della legge precedente, rivaluta il peso della volont\u00e0 individuale nell\u2019acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarit\u00e0 contemporanea di pi\u00f9 cittadinanze, fatte salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.<\/p>\n<p><strong>ATTENZIONE!<\/strong><\/p>\n<p>A decorrere dal 5 ottobre 2018 &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 14 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132 &#8211; il contributo, al cui pagamento sono soggette le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza italiana, \u00e8 di importo pari a 250 euro.<\/p>\n<p>A decorrere dal 4 dicembre 2018 (legge 1 dicembre 2018, n. 132) \u00e8 condizione indispensabile per l\u2019acquisto della cittadinanza italiana, ai sensi degli artt. 5 (cittadinanza per matrimonio) e 9 (per servizio, per almeno cinque anni, anche all&#8217;estero per lo Stato Italiano) della L. 91\/92, il possesso di un\u2019adeguata conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue. L\u2019accertamento di detto requisito va effettuato attraverso l\u2019acquisizione di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario oppure di una certificazione rilasciata da un ente certificatore.<\/p>\n<p>Al momento possono considerarsi enti certificatri, appartenenti al sistema di certificazione unificato CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualit\u00e0):<br \/>\n\u2022 l\u2019Universit\u00e0 per stranieri di Siena,<br \/>\n\u2022 l\u2019Universit\u00e0 per stranieri di Perugia,<br \/>\n\u2022 l\u2019Universit\u00e0 Roma Tre,<br \/>\n\u2022 la Societ\u00e0 Dante Alighieri.<\/p>\n<p>Potranno, pertanto, essere considerate valide ai sensi della norma citata le certificazioni di livello non inferiore a B1 rilasciate dai suddetti enti.<br \/>\nPer conoscere gli Istituti abilitati al rilascio della suddetta certificazione prego consultare la pagina web dedicata del <a href=\"https:\/\/www.linguaitaliana.esteri.it\/\">portale della lingua Italiana<\/a><br \/>\nIl termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 della L. 91\/92 \u00e8 di quarantotto (48) mesi dalla data di presentazione della domanda.<\/p>\n<p>Per tutti <strong>i procedimenti amministrativi pendenti<\/strong> alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio.<\/p>\n<p><strong>SI E\u2019 CITTADINI ITALIANI<\/strong> (cliccare sulla sezione di interesse):<\/p>\n<p><strong>1. <a href=\"https:\/\/ambbelgrado.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/cittadinanza-per-matrimonio-con-cittadino-a-italiano-a\/\">PER MATRIMONIO CON CITTADINO\\A ITALIANO\\A<\/a><\/strong><br \/>\n<strong>2. <a href=\"https:\/\/ambbelgrado.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/cittadinanza-per-discendenza\/\">PER DISCENDENZA<\/a><\/strong><br \/>\n<strong>3. <a href=\"https:\/\/ambbelgrado.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/cittadinanza-per-riconoscimento\/\">PER RICONOSCIMENTO<\/a><\/strong><br \/>\n<strong>4. <a href=\"https:\/\/ambbelgrado.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/cittadinanza-per-adozione\/\">PER ADOZIONE<\/a><\/strong><br \/>\n<strong>5. <a href=\"https:\/\/ambbelgrado.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/cittadinanza-per-naturalizzazione-per-residenza-in-italia\/\">PER NATURALIZZAZIONE PER RESIDENZA IN ITALIA<\/a><\/strong><br \/>\n<strong>6. <a href=\"https:\/\/ambbelgrado.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/cittadinanza-per-dichiarazione-di-volonta-dellinteressato\/\">PER DICHIARAZIONE DI VOLONT\u00c0 DELL\u2019INTERESSATO <\/a><\/strong><br \/>\n<strong>7. <a href=\"https:\/\/ambbelgrado.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/cittadinanza-per-nascita-sul-territorio-italiano\/\">PER NASCITA SUL TERRITORIO ITALIANO<\/a><\/strong><br \/>\n<strong>8. <a href=\"https:\/\/ambbelgrado.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/cittadinanza-per-riacquisto\/\">RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA<\/a><\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/ambbelgrado.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/rinuncia-alla-cittadinanza-italiana\/\">RINUNCIA ALLA CITTADINANZA ITALIANA<\/a><\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>\u201c<a href=\"https:\/\/ambbelgrado.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/informativa_cittadinanza_belgrado.docx\">INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS O DELLA SUA ACQUISIZIONE PER NATURALIZZAZIONE<\/a>\u201d<\/p>\n<p>***<\/p>\n<p>Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, \u00e8 stato convertito con modificazioni nella\u00a0<strong>legge<\/strong>\u00a0<strong>23 maggio 2025, n. 74<\/strong>, con vigenza dal 24 maggio 2025.<\/p>\n<p>La legge di conversione riforma la\u00a0<strong>legge 5 febbraio 1992, n. 91<\/strong>, il cui nuovo testo integrale \u00e8 disponibile al seguente\u00a0<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;91!vig=\">link<\/a><\/p>\n<p>Si attira, in particolare, l\u2019attenzione sul\u00a0<strong>nuovo art. 3-bis:<\/strong><\/p>\n<p><em>In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all\u2019articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonch\u00e9 agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, \u00e8 considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi \u00e8 nato all\u2019estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed \u00e8 in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:<\/em><\/p>\n<ol>\n<li><em>a) lo stato di cittadino dell\u2019interessato \u00e8 riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all\u2019ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p><em>a-bis) lo stato di cittadino dell\u2019interessato \u00e8 riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all\u2019ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all\u2019interessato dall\u2019ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025;<\/em><\/p>\n<ol>\n<li><em>b) lo stato di cittadino dell\u2019interessato \u00e8 accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;<\/em><\/li>\n<li><em>c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;<\/em><\/li>\n<li><em>d) un genitore o adottante \u00e8 stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all\u2019acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>\u2014 \u2014 \u2014<\/p>\n<p>Pertanto, in base alla nuova legge n.91 del 1992 \u00e8 riconosciuto cittadino italiano\u00a0<em>iure sanguinis<\/em>\u00a0(dalla nascita):<\/p>\n<ul>\n<li>il richiedente\u00a0<strong>nato in Italia<\/strong>\u00a0in qualsiasi data;<\/li>\n<li>il richiedente che ha esclusivamente la cittadinanza italiana<strong>, ossia che<\/strong>\u00a0<strong>non ha n\u00e9 pu\u00f2 avere nessun\u2019altra cittadinanza;<\/strong><\/li>\n<li>il richiedente che rientra in\u00a0<strong>uno dei casi<\/strong>\u00a0elencati nelle\u00a0<strong>lettere a), a-bis), b), c) e d) dell\u2019articolo 3-bis<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>\u2014 \u2014 \u2014<\/p>\n<p>Alla luce della nuova legge si precisa che:<\/p>\n<p><strong>1) Solo le domande presentate prima del 27 marzo 2025 alle ore 23.59 ora italiana, corredate della necessaria documentazione, seguono la\u00a0normativa precedente<\/strong><\/p>\n<p>Per domande\u00a0<em>\u201cpresentate\u201d<\/em>\u00a0si intende:<\/p>\n<ul>\n<li>Consegnate allo sportello dell\u2019Ufficio consolare prima della data ed ora sopra indicate;<\/li>\n<li>Spedite per posta con tracciamento di data ed ora antecedenti al termine sopra indicato;<\/li>\n<li>Spedite per posta senza tracciamento di data ed ora, e ricevute dell\u2019Ufficio consolare prima del termine sopra indicato;<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>2) Solo le domande, corredate della necessaria documentazione, presentate all\u2019Ufficio consolare nel giorno indicato da appuntamento fissato e comunicato all\u2019interessato dall\u2019ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma del 27 marzo 2025 seguono la\u00a0normativa precedente<\/strong><\/p>\n<p>Per\u00a0<em>\u201cappuntamento comunicato all\u2019interessato dall\u2019Ufficio competente\u201d<\/em>\u00a0si intende la conferma a mezzo posta elettronica ricevuta dall\u2019interessato dall\u2019indirizzo e-mail istituzionale della Sezione dell\u2019Ufficio consolare competente per l\u2019istanza (<a href=\"mailto:consolare.belgrado@esteri.it\">consolare.belgrado@esteri.it<\/a>).<\/p>\n<p><strong>3) In ogni altra circostanza, alle domande si applica la nuova normativa.<\/strong><\/p>\n<p>Le tariffe consolari applicabili sono disponibili a questa\u00a0<a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/normativa_consolare\/tariffa-consolare\/\">pagina<\/a>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Per la <strong>necessaria documentazione da presentare<\/strong>, gli interessati dovranno fornire:<\/p>\n<ol>\n<li>Quanto previsto dalla Circolare K.28.1 dell\u20198 aprile 1991 del Ministero dell\u2019Interno, ovverosia:<\/li>\n<\/ol>\n<ol>\n<li>Estratto dell\u2019atto di nascita dell\u2019avo italiano emigrato all\u2019estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque;<\/li>\n<li>Atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;<\/li>\n<li>Atto di matrimonio dell\u2019avo italiano emigrato all\u2019estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all\u2019estero;<\/li>\n<li>Atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;<\/li>\n<li>Certificato rilasciato dalle competenti Autorit\u00e0 dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l\u2019avo italiano a suo tempo emigrato dall\u2019Italia non acquist\u00f2 la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell\u2019ascendente dell\u2019interessato;<\/li>\n<li>Certificato rilasciato dalla competente Autorit\u00e0 consolare italiana attestante che n\u00e9 gli ascendenti in linea diretta n\u00e9 la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell\u2019art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555;<\/li>\n<li>Certificato di residenza.<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"2\">\n<li>Per l\u2019applicazione della <strong>nuova normativa<\/strong>, si dovranno <u>inoltre<\/u> produrre:<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>Per dimostrare l\u2019esclusivo possesso della cittadinanza italiana (a titolo esemplificativo):\n<ul>\n<li>Certificati negativi di cittadinanza;<\/li>\n<li>Attestazioni di rinuncia alla cittadinanza;<\/li>\n<li>Certificati di non iscrizione alle liste elettorali;<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Per dimostrare l\u2019avvenuta residenza in Italia per almeno due anni continuativi;\n<ul>\n<li>Certificato storico di cittadinanza.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La legge del 14 dicembre 2000, n. 379, prevede il riconoscimento della cittadinanza italiana a favore delle persone nate e residenti nei territori dell\u2019ex Impero Austro-Ungarico e dei loro discendenti che possiedono i requisiti necessari.<\/p>\n<p>Il termine per l\u2019accoglimento della Legge 379\/2000 \u00e8 scaduto il 19\/12\/2010.<\/p>\n<p>La legge dell\u20198 marzo 2006, n. 124, prevede il riconoscimento della cittadinanza italiana a favore dei connazionali che l\u2019hanno persa per aver risieduto dal 1940 al 1947 in Istria, Fiume e Dalmazia.<\/p>\n<p>Il riconoscimento della cittadinanza italiana in base a leggi speciali configura un acquisto per beneficio di legge: non \u00e8 pertanto possibile, per il genitore cittadino, rendere la dichiarazione di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza a favore del figlio minore prevista dall\u2019articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 91\/1992, poich\u00e9 il genitore riconosciuto non \u00e8 un cittadino italiano per nascita.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Se l\u2019interessato\/a ha deciso di stabilire la propria residenza in Italia, le autorit\u00e0 del Comune italiano sono responsabili del riconoscimento della cittadinanza italiana. Una volta registrato nel registro della popolazione residente, il cittadino straniero pu\u00f2 avviare la procedura per il riconoscimento della cittadinanza <em>iure sanguinis<\/em> (la cui durata \u00e8 stabilita dalla legge, 180 giorni in totale), presentando la documentazione indicata nella Circolare K.28.1\/1991. Non \u00e8 possibile che l\u2019interessato\/a si avvalga di un rappresentante legale o di qualcun altro al suo posto; l\u2019interessato\/a deve essere presente sul territorio.<\/p>\n<p>La richiesta di emissione del Certificato di \u201cMancata Rinuncia\/Non Rinuncia\u201d \u00e8 effettuata direttamente dal Comune italiano al Consolato, esclusivamente tramite PEC (posta elettronica certificata). La risposta del Consolato al Comune (non all\u2019interessato\/a) avviene sempre e solo tramite PEC, nel caso in cui la richiesta sia stata formulata correttamente.<\/p>\n<p>Gli interessati non possono contattare direttamente l\u2019Ufficio consolare riguardo a pratiche svolte da Comuni o da altri Uffici consolari, poich\u00e9 non si conosce l\u2019evoluzione delle stesse oltre la propria responsabilit\u00e0.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"PRINCIPI GENERALI La cittadinanza italiana si basa sul principio dello ius sanguinis (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana \u00e8 italiano; tuttavia \u00e8 da tener presente che la madre cittadina trasmette la cittadinanza ai figli solo a partire dall\u20191.1.1948, per effetto di una specifica sentenza della [&hellip;]","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":48,"menu_order":2,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-90","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ambbelgrado.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/90","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ambbelgrado.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/ambbelgrado.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambbelgrado.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambbelgrado.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=90"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/ambbelgrado.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/90\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":13239,"href":"https:\/\/ambbelgrado.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/90\/revisions\/13239"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambbelgrado.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/48"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ambbelgrado.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=90"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}