{"id":623,"date":"2023-10-24T16:13:51","date_gmt":"2023-10-24T14:13:51","guid":{"rendered":"https:\/\/ambbelgrado.esteri.it\/?page_id=623"},"modified":"2023-10-24T16:13:51","modified_gmt":"2023-10-24T14:13:51","slug":"minori","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ambbelgrado.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/minori\/","title":{"rendered":"Minori"},"content":{"rendered":"<p>Per tutela del minore si intende quel potere assimilabile alla potest\u00e0 genitoriale, a cui \u00e8 sottoposto il minore di et\u00e0 privo di entrambi i genitori.<br \/>\nPer il minore residente all\u2019estero essa trova fondamento negli art. 33 \u2013 35 del D.Lgs. 71\/2011 ed \u00e8 regolata dagli artt. 343 \u2013 399 del Codice Civile, che il Capo della Rappresentanza consolare \u2013 in veste di giudice tutelare \u2013 \u00e8 tenuto ad applicare.<\/p>\n<p>L\u2019esercizio delle funzioni di giudice tutelare pu\u00f2 essere di difficile assolvimento qualora il minore italiano sia in possesso di doppia cittadinanza (quella del genitore italiano e quella del Paese in cui risiede).<br \/>\nIn caso di <strong>doppia cittadinanza<\/strong>, ogni tipo di azione che l\u2019Autorit\u00e0 consolare \u00e8 chiamata a svolgere potrebbe essere ostacolata in quanto l\u2019ordinamento in vigore nel Paese straniero potrebbe :<\/p>\n<ul>\n<li>considerare subordinata la cittadinanza italiana;<\/li>\n<li>prevedere l\u2019esercizio in via esclusiva della tutela del minore.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Con l\u2019espressione \u201c<strong>sottrazione internazionale di minori<\/strong>\u201d si indica la situazione in cui un minore:<\/p>\n<p>viene illecitamente condotto all\u2019estero da chi non esercita la potest\u00e0 esclusiva, senza alcuna autorizzazione; non viene ricondotto nel Paese di residenza abituale a seguito di un soggiorno all\u2019estero.<\/p>\n<p>La fattispecie di cui sopra si presenta con frequenza maggiore quando la rottura del nucleo familiare insorge in unioni tra persone di diversa nazionalit\u00e0, cultura, tradizioni oltre che ordinamento giuridico. Anche la crescente mobilit\u00e0 delle persone e l\u2019aumento delle unioni di fatto incidono sul fenomeno.<\/p>\n<p>La sottrazione e il trattenimento all\u2019estero di minore costituisce ipotesi di reato in base all\u2019art. 574 bis del Codice penale, ove non si ravvisi altro, pi\u00f9 grave reato (es. art. 605 c.p.)<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Nell\u2019ottica di prevenire la sottrazione di un minore \u00e8 opportuno<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li>informarsi sulle disposizioni in materia di affidamento e diritto di visita vigenti nello Stato di appartenenza (o di residenza) dell\u2019altro genitore;<\/li>\n<li>far riconoscere, ove possibile, nello Stato di appartenenza (o residenza) dell\u2019altro genitore l\u2019eventuale provvedimento di affidamento del minore in proprio favore ottenuto in Italia (o nel Paese di residenza), ovvero avviare direttamente in quello Stato analoga procedura;<\/li>\n<li>far sottoscrivere dall\u2019altro genitore un impegno di rientro in Italia alla data stabilita;<\/li>\n<li>chiedere al giudice competente di vietare l\u2019espatrio del minore e\/o dell\u2019altro genitore senza il consenso dell\u2019altro;<\/li>\n<li>non concedere l\u2019assenso al rilascio del passaporto del minore ovvero revocare l\u2019assenso a suo tempo rilasciato.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Ove la sottrazione sia gi\u00e0 avvenuta<\/strong>, il genitore o, se diverso, il titolare del diritto di affido pu\u00f2:<\/p>\n<ul>\n<li>valutare di sporgere denuncia presso gli organi di Polizia giudiziaria competenti;<\/li>\n<li>rivolgersi all\u2019<a href=\"http:\/\/www.giustizia.it\/giustizia\/it\/mg_12_4_4_2.wp\">Autorit\u00e0 Centrale presso il Ministero della Giustizia<\/a> (autoritacentrali.dgm@giustizia.it) se tra l\u2019Italia e il Paese di presunta destinazione del minore \u00e8 in vigore la Convenzione de L\u2019Aja del 25.10.1980 o il Regolamento (CE) n. 2201\/2003. Se ne ricorrono i presupposti, attraverso l\u2019Autorit\u00e0 Centrale, \u00e8 possibile proporre un\u2019istanza di ritorno del minore oppure un\u2019istanza per regolamentazione del diritto di visita.<\/li>\n<li>rivolgersi al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (dgit4@esteri.it), nel caso in cui un minore italiano sia sottratto e condotto all\u2019estero,qualora si renda l\u00ec necessaria un\u2019assistenza di tipo consolare. Il MAECI, se opportuno, pu\u00f2 attivare le proprie Rappresentanze diplomatico-consolari all\u2019estero per azioni in loco (indicazione di nominativi di avvocati; tentativi di mediazione; sostegno all\u2019azione dell\u2019Autorit\u00e0 centrale ecc.).<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Il MAECI, per contro, non pu\u00f2<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li>rappresentare il connazionale in giudizio;<\/li>\n<li>fornire sostegno economico, salvo il caso in cui l\u2019interessato sia indigente e residente all\u2019estero;<\/li>\n<li>agire in violazione delle leggi locali o di norme internazionali;<\/li>\n<li>adire la magistratura locale al fine di far riconoscere o eseguire un provvedimento nazionale.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>C\u2019\u00e8 una sola \u201cprevenzione\u201d possibile per evitare situazioni di conflitto:<\/strong><\/p>\n<p><strong>Privilegiare l\u2019interesse superiore e primario del minore, cercando di raggiungere un accordo sulle modalit\u00e0 di affido e\/o di visita<\/strong>.<\/p>\n<p>Per ulteriori approfondimenti:<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.esteri.it\/mae\/approfondimenti\/2014\/2014bambini_contesi_guida_di_orientamento.pdf\">http:\/\/www.esteri.it\/MAE\/approfondimenti\/2014\/2014Bambini_contesi_guida_di_orientamento.pdf<\/a><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.giustizia.it\/giustizia\/it\/mg_2_5_10.wp\">http:\/\/www.giustizia.it\/giustizia\/it\/mg_2_5_10.wp<\/a><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.hcch.net\/index_en.php?act=text.display&amp;tid=21\">http:\/\/www.hcch.net\/index_en.php?act=text.display&amp;tid=21<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Per tutela del minore si intende quel potere assimilabile alla potest\u00e0 genitoriale, a cui \u00e8 sottoposto il minore di et\u00e0 privo di entrambi i genitori. 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