{"id":451,"date":"2023-10-12T11:30:52","date_gmt":"2023-10-12T09:30:52","guid":{"rendered":"https:\/\/ambbelgrado.esteri.it\/?page_id=451"},"modified":"2026-02-19T12:44:37","modified_gmt":"2026-02-19T11:44:37","slug":"anagrafe-degli-italiani-residenti-allestero-aire","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ambbelgrado.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/anagrafe-degli-italiani-residenti-allestero-aire\/","title":{"rendered":"Anagrafe degli italiani residenti all&#8217;estero (AIRE)"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/normativa_consolare\/serviziconsolari\/anagrafeconsolare\/6-buoni-motivi-per-iscriverti-allaire\/\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-9380 img-fluid\" src=\"https:\/\/ambbelgrado.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/CARD-AIRE-infografica-300x169.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"169\" srcset=\"https:\/\/ambbelgrado.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/CARD-AIRE-infografica-300x169.jpg 300w, https:\/\/ambbelgrado.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/CARD-AIRE-infografica-1024x576.jpg 1024w, https:\/\/ambbelgrado.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/CARD-AIRE-infografica-768x432.jpg 768w, https:\/\/ambbelgrado.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/CARD-AIRE-infografica.jpg 1600w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/p>\n<p>L\u2019Anagrafe degli Italiani Residenti all\u2019Estero (A.I.R.E.) \u00e8 stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all\u2019estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Essa \u00e8 gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all\u2019estero.<br \/>\nL\u2019iscrizione all\u2019A.I.R.E. \u00e8 un diritto-dovere del cittadino (art. 6 legge 470\/1988) e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all\u2019estero, nonch\u00e9 per l\u2019esercizio di importanti diritti, quali per esempio:<\/p>\n<ul>\n<li>la possibilit\u00e0 di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza, e per l\u2019elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all\u2019U.E.;<\/li>\n<li>la possibilit\u00e0 di ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identit\u00e0 e di viaggio, nonch\u00e9 certificazioni;<\/li>\n<li>la possibilit\u00e0 di rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra U.E.; per i dettagli consultate la sezione\u00a0<a href=\"https:\/\/ambbelgrado.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/autoveicoli-e-patenti-di-guida\/\">Autoveicoli \u2013 Patente di guida<\/a>).<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Devono iscriversi all\u2019A.I.R.E.:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>i cittadini che trasferiscono la propria residenza all\u2019estero per periodi superiori a 12 mesi;<\/li>\n<li>quelli che gi\u00e0 vi risiedono, sia perch\u00e9 nati all\u2019estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Non devono iscriversi all\u2019A.I.R.E.:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>le persone che si recano all\u2019estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;<\/li>\n<li>i lavoratori stagionali;<\/li>\n<li>i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all\u2019estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;<\/li>\n<li>i dipendenti delle Regioni e delle Province autonome assegnati a prestare servizio presso gli uffici di collegamento delle medesime istituiti ai sensi dell&#8217;articolo 58 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52;<\/li>\n<li>il personale civile e militare che fruisce dell&#8217;indennit\u00e0 di lungo servizio all&#8217;estero, prevista dall&#8217;articolo 1808 del codice dell&#8217;ordinamento militare, di cui al D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66;<\/li>\n<li>il personale civile e militare in servizio presso gli Uffici e le strutture dell&#8217;Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO);<\/li>\n<li>le persone conviventi con i cittadini sopra menzionati che si recano all&#8217;estero al seguito dei medesimi.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Come si effettua la domanda di iscrizione all\u2019A.I.R.E.:<\/strong><\/p>\n<p>La richiesta va effettuata attraverso il portale\u00a0<a href=\"https:\/\/serviziconsolari.esteri.it\/ScoFE\/index.sco\">Servizi Consolari Online (esteri.it)<\/a>\u00a0compilando l\u2019apposito modulo di richiesta, a cui allegare\u00a0un documento d\u2019identit\u00e0 in corso di validit\u00e0 (per il passaporto: fotocopia delle pagine contenenti foto, firma e autorit\u00e0 emittente; per la carta d\u2019identit\u00e0: fotocopia fronte retro del documento) di\u00a0<strong>tutti<\/strong>\u00a0i familiari conviventi, e una prova di residenza nella circoscrizione consolare (es. certificato di residenza rilasciato dall\u2019autorit\u00e0 estera, permesso di soggiorno, carta di identit\u00e0 straniera, bollette di utenze residenziali, copia del contratto di lavoro, ecc.).<\/p>\n<p>L\u2019iscrizione del cittadino residente all\u2019estero pu\u00f2 anche avvenire d\u2019ufficio, sulla base di informazioni di cui l\u2019Ufficio consolare abbia conoscenza, in base ai dati in suo possesso (art. 6, comma 6, L. 470\/1988).<\/p>\n<p>Per questioni di natura fiscale si prega di far riferimento a quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI) ed alle Circolari dell\u2019Agenzia delle Entrate.<\/p>\n<p>L\u2019iscrizione all\u2019A.I.R.E. \u00e8\u00a0<strong>GRATUITA<\/strong>.<\/p>\n<p><em>La conferma di avvenuta iscrizione all\u2019AIRE (come anche la conferma di variazione indirizzo all\u2019AIRE o la conferma di cancellazione dei dati dall\u2019AIRE) verr\u00e0 effettuata esclusivamente dal Comune italiano<strong>,<\/strong><\/em><strong>\u00a0ente competente alla regolare tenuta dell\u00b4anagrafe della popolazione residente all\u2019estero e non dalla Cancelleria consolare.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Cosa accade se non ci si iscrive all\u2019A.I.R.E.:<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019iscrizione all\u2019A.I.R.E. \u00e8 effettuata a seguito di dichiarazione che l\u2019interessato deve rendere all\u2019Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall\u2019Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.\u00a0Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi \u00e8 soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, cos\u00ec come previsto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213. L\u2019Autorit\u00e0 competente all\u2019accertamento e all\u2019irrogazione della sanzione \u00e8 il Comune nella cui anagrafe \u00e8 iscritto il trasgressore.<\/p>\n<p>Il procedimento accertativo e sanzionatorio in capo ai Comuni \u00e8 disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 1 prevede che \u201cNessuno pu\u00f2 essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione\u201d.<\/p>\n<p><strong>L\u2019aggiornamento dell\u2019A.I.R.E. dipende dal cittadino.<br \/>\n<\/strong>L\u2019interessato deve tempestivamente comunicare all\u2019ufficio consolare:<\/p>\n<ul>\n<li>il trasferimento della propria residenza o abitazione;<\/li>\n<li>le modifiche dello stato civile anche per l\u2019eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.);<\/li>\n<li>il rientro definitivo in Italia;<\/li>\n<li>la perdita della cittadinanza italiana.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni.<\/strong><\/p>\n<p>\u00c8 importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo\u00a0attenendosi alle norme postali del Paese di residenza.<\/p>\n<p><strong>La cancellazione dall\u2019A.I.R.E. avviene:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>per iscrizione nell\u2019Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall\u2019estero o rimpatrio;<\/li>\n<li>per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;<\/li>\n<li>per irreperibilit\u00e0 presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non pi\u00f9 valido l\u2019indirizzo all\u2019estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;<\/li>\n<li>per perdita della cittadinanza italiana.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"L\u2019Anagrafe degli Italiani Residenti all\u2019Estero (A.I.R.E.) \u00e8 stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all\u2019estero per un periodo superiore ai dodici mesi. 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