{"id":430,"date":"2023-10-10T16:24:40","date_gmt":"2023-10-10T14:24:40","guid":{"rendered":"https:\/\/ambbelgrado.esteri.it\/?page_id=430"},"modified":"2023-10-10T16:24:54","modified_gmt":"2023-10-10T14:24:54","slug":"istruzioni-per-le-imprese-e-per-i-tecnici-di-fiducia","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ambbelgrado.esteri.it\/it\/italia-e-serbia\/diplomazia-economica\/fare-affari-in-serbia\/servizi-per-le-imprese\/istruzioni-per-le-imprese-e-per-i-tecnici-di-fiducia\/","title":{"rendered":"Istruzioni per le imprese e per i tecnici di fiducia"},"content":{"rendered":"<div>\n<p><strong>ISTRUZIONI PER LE IMPRESE E PER I TECNICI DI FIDUCIA PER L&#8217;ATTUAZIONE DELL&#8217;ART. 84 DEL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207<\/strong><\/p>\n<p>In data 8 giugno 2011 \u00e8 entrato in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, il cui art. 84, in particolare, dispone sulla qualificazione delle imprese italiane per l&#8217;assunzione di lavori pubblici, con particolare riferimento alla certificazione dei lavori eseguiti all&#8217;estero.<br \/>\nLa nuova disposizione normativa innova le modalit\u00e0 di inserimento dei dati nella banca dati\u00a0 informatizzata degli appalti pubblici, gestita dall&#8217;autorit\u00e0 per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) per la qual cosa sono coinvolti sia gli Uffici consolari all&#8217;estero che la struttura centrale del MAE.<\/p>\n<p><strong>Attivit\u00e0 procedimentale degli Uffici consolari all&#8217;estero<br \/>\n<\/strong>1. &#8211; Il Consolato accredita all&#8217;emissione dei certificati di lavori eseguiti all&#8217;estero uno o pi\u00f9 professionisti, e ne da adeguata pubblicit\u00e0 sul proprio sito internet.<br \/>\n2. &#8211; L&#8217;impresa comunica al Consolato competente per territorio la necessit\u00e0 di certificare un&#8217;opera realizzata all&#8217;estero. Nel caso l&#8217;impresa presenti la richiesta ad un Consolato diverso da quello nella cui circoscrizione \u00e8 stata realizzata l&#8217;opera, sar\u00e0 reindirizzato al Consolato competente.<br \/>\n3. &#8211; La Sede comunica all&#8217;impresa l&#8217;elenco dei professionisti accreditati. Laddove non esistano tecnici di fiducia nella circoscrizione consolare in cui \u00e8 stata realizzata l&#8217;opera, \u00e8 possibile per l&#8217;impresa affidarsi a tecnici di fiducia accreditati presso circoscrizioni consolari o paesi limitrofi a quello in cui \u00e8 stata realizzata l&#8217;opera.<br \/>\n4. &#8211; Il tecnico di fiducia &#8211; scelto autonomamente dall&#8217;impresa tra quelli indicati nell&#8217;elenco fornito dalla Sede, previa verifica delle condizioni di incompatibilit\u00e0 &#8211; produce un certificato conforme al modello B semplificato. Il certificato viene consegnato alla Sede in formato elettronico e cartaceo datato, timbrato e firmato dal professionista e corredato di autocertificazione circa l&#8217;insussistenza delle condizioni di incompatibilit\u00e0.<br \/>\n5. &#8211; Ove necessario, il certificato conforme al modello B semplificato \u00e8 debitamente legalizzato e completo di traduzione conforme rilasciata dall&#8217;Ufficio Consolare, ovvero eseguita da un traduttore ufficiale.<br \/>\n6. &#8211; L&#8217;Ufficio Consolare verifica che il timbro e la firma presenti sul certificato corrispondano ad uno dei tecnici accreditati, quindi trasmette i dati alla struttura centrale del MAE.<\/p>\n<p><strong>Costo del servizio reso dagli Uffici all&#8217;estero<br \/>\n<\/strong>L&#8217;impresa richiedente \u00e8 tenuta al pagamento del servizio, fissato per il solo inserimento dati in \u20ac 100,00 per un certificato costituito da un massimo di 8 pagine, e \u20ac 10,00 per ogni pagina in pi\u00f9. Tale importo \u00e8 soggetto a revisione biennale.<br \/>\nL&#8217;importo \u00e8 corrisposto direttamente alla Sede interessata mediante bonifico bancario, come corrispettivo di &#8220;servizio alle imprese per CEL&#8221;, con versamento sul conto corrente bancario SWIFT\/BIC: BACXRSBG IBAN: RS35170004000042300156 intestato all&#8217;Ambasciata d&#8217;Italia d&#8217;Italia in Belgrado presso Unicredit Bank Srbija &#8211; Rajiceva 27-29 Belgrado.<\/p>\n<p><strong>Attivit\u00e0 procedimentale della struttura centrale del MAE<br \/>\n<\/strong>Con la convalida dei dati inseriti dalla Sede estera, la struttura centrale del Ministero provvede all&#8217;inserimento del certificato nel casellario informatico di cui all&#8217;articolo 8 del DPR 207\/2010.<\/p>\n<p><strong>Il tecnico di fiducia<\/strong><\/p>\n<p><strong>Riferimento normativo<br \/>\n<\/strong>Ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 2, del d.P.R. n. 207\/2010, &#8220;la certificazione \u00e8 rilasciata, su richiesta dell&#8217;interessato, da un tecnico di fiducia del consolato o del Ministero degli Affari Esteri&#8221;.<\/p>\n<p><strong>Natura del rapporto fiduciario.<br \/>\n<\/strong>Per &#8220;tecnico di fiducia&#8221; si intende un professionista in possesso dei requisiti necessari per adempiere correttamente al mandato richiesto dalla legge italiana. La &#8220;fiducia&#8221; consiste pertanto nella verifica che i requisiti professionali del tecnico corrispondono alle indicazioni espresse dalla normativa. L&#8217;Ufficio consolare informa i professionisti interessati circa le conseguenze civili e penali per false attestazioni.<\/p>\n<p><strong>Accreditamento dei tecnici.<br \/>\n<\/strong>Per ottenere l&#8217;accreditamento il tecnico deve:<br \/>\na) possedere i requisiti giuridici per emettere la certificazione, requisiti che si concretizzano generalmente nell&#8217;iscrizione al corrispondente ordine professionale (ingegneri o architetti);<br \/>\nb) possedere i requisiti tecnico-professionali che, in base all&#8217;ordinamento dello Stato in cui \u00e8 stata realizzata l&#8217;opera, sono necessari per certificare la medesima;<br \/>\nc) conoscere la normativa italiana. In particolare, il Codice dei contratti (Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163) e il relativo Regolamento di esecuzione (Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207).<\/p>\n<p>In materia di accreditamento del tecnico di fiducia \u00e8 opportuno precisare\u00a0 che:<br \/>\n&#8211; il requisito sub a) pu\u00f2 ben ricomprendere quello sub b), assorbendolo interamente;<br \/>\n&#8211; il requisito sub c) \u00e8 autocertificabile da parte dell&#8217;interessato con le modalit\u00e0 e le prescizioni di cui all&#8217;art. 3, d.P.R. 28\/12\/2000, n. 445;<br \/>\n&#8211; \u00e8 sempre possibile accreditare tecnici italiani, debitamente iscritti all&#8217;Ordine professionale competente, nel qual caso il possesso dei requisiti summenzionati \u00e8 realizzato implicitamente.<\/p>\n<p>L&#8217;ufficio Consolare provvede a custodire l&#8217;elenco dei professionisti accreditati con il deposito del timbro e della firma per la verifica al momento della consegna del certificato da parte dell&#8217;impresa.<\/p>\n<p><strong>Compatibilit\u00e0 e verifiche<br \/>\n<\/strong>Il tecnico che emette il certificato non pu\u00f2 essere:<br \/>\n1) Dipendente a qualsiasi titolo di una qualsiasi delle imprese italiane e locali menzionate nel certificato; eventuali rapporti passati devono essere cessati da almeno tre anni alla data di emissione del certificato;<br \/>\n2) Titolare a qualsiasi titolo, personalmente o come rappresentante di societ\u00e0, di un rapporto contrattuale con una qualsiasi delle imprese italiane e locali menzionate nel certificato, con eccezione dei contratti per il rilascio delle certificazioni in parola; eventuali rapporti passati devono essere cessati da almeno tre anni alla data di emissione del certificato;<br \/>\n3) Titolare di cariche legali di qualsiasi natura presso imprese controllate o collegate con una qualsiasi delle imprese italiane e locali menzionate nel certificato; eventuali rapporti passati devono essere cessati da almeno tre anni alla data di emissione del certificato;<br \/>\n4) Congiunto sino al terzo grado con uno qualsiasi dei rappresentanti legali di una qualsiasi delle imprese italiane e locali menzionate nel certificato.<br \/>\nAll&#8217;atto dell&#8217;accreditamento del tecnico di fiducia, l&#8217;Ufficio consolare verifica presso gli enti locali competenti (ordini professionali, Universit\u00e0) l&#8217;autenticit\u00e0 dei requisiti prodotti secondo la norma locale (laurea, abilitazione, iscrizione all&#8217;ordine). In caso negativo, oltre a rifiutare l&#8217;accreditamento, \u00e8 data comunicazione alle autorit\u00e0 giudiziarie e professionali competenti. Laddove il professionista iscritto manifesti palese disconoscenza della norma di cui trattasi, ovvero risulti aver emesso certificazioni false o inesatte, ovvero risulti affetto da condizioni di incompatibilit\u00e0, il medesimo \u00e8 immediatamente cancellato d&#8217;ufficio dall&#8217;elenco dei tecnici accrediti; contestualmente \u00e8 data comunicazione alle autorit\u00e0 giudiziarie e professionali competenti italiane e locali.<\/p>\n<p><strong>Compiti del tecnico di fiducia<br \/>\n<\/strong>il tecnico di fiducia deve compilare il modello B semplificato predisposto dall&#8217;AVCP compilato in tutti i suoi campi, ove esistenti, sulla base delle informazioni desunte dall&#8217;ispezione dell&#8217;opera eseguita e dall&#8217;esame dei documenti contrattuali e contabili dei lavori. In particolare, al tecnico di fiducia compete l&#8217;individuazione, per l&#8217;opera da certificare, delle categorie e classi di lavori con riferimento al DPR 207\/2010 art. 61 e Allegato A; il modulo cosi compilato deve essere consegnato all&#8217;impresa richiedente e all&#8217;Ufficio consolare in formato elettronico e cartaceo datato, firmato e timbrato con gli estremi dell&#8217;iscrizione all&#8217;ordine professionale di appartenenza con allegata l&#8217;autocertificazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilit\u00e0.<br \/>\nSi sottolinea che la certificazione in parola non costituisce, sotto alcun profilo tecnico o giuridico, documento sostitutivo del Certificato di collaudo statico ne&#8217; tecnico amministrativo. Se esiste un certificato di collaudo \u00e8 acquisito agli atti del certificatore.<\/p>\n<p><strong>Onorario del tecnico di fiducia<br \/>\n<\/strong>L&#8217;onorario del tecnico di fiducia della Sede \u00e8 concordato direttamente tra il professionista e l&#8217;impresa richiedente.<\/p>\n<p><strong>Il tecnico di fiducia del Ministero degli Affari Esteri<br \/>\n<\/strong>L&#8217;elenco dei tecnici di fiducia del Ministero degli Affari esteri \u00e8 comunicato a tutte le Sedi consolari, che provvedono ad aggiungerli al proprio elenco di soggetti abilitati all&#8217;emissione delle certificazioni.<br \/>\nIl reclutamento dei tecnici di fiducia del Ministero degli Affari Esteri da parte delle imprese per l&#8217;emissione dei certificati avviene con le stesse modalit\u00e0 dei tecnici di fiducia delle Sedi, essendo unico l&#8217;elenco dei soggetti abilitati per ciascuna Sede. Nel caso in cui il modello B semplificato sia compilato da un tecnico di fiducia del Ministero, il medesimo provveder\u00e0 altresi direttamente all&#8217;inserimento del certificato nel casellario informatico di cui all&#8217;articolo 8 del DPR 207\/2010.<\/p>\n<p>&#8212;&#8211;<br \/>\n<strong>Appendice normativa<br \/>\nD.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 &#8211; Regolamento al Codice dei contratti pubblici<br \/>\nArt. 84 &#8211; Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all&#8217;estero (art. 23, d.P.R. n. 34\/2000)<br \/>\n<\/strong>1. Per i lavori eseguiti all&#8217;estero da imprese con sede legale in Italia, il richiedente produce alla SOA la certificazione di esecuzione dei lavori, corredata dalla copia del contratto, da ogni documento comprovante i lavori eseguiti e, laddove emesso, dal certificato di collaudo.<br \/>\n2. La certificazione \u00e8 rilasciata, su richiesta dell&#8217;interessato, da un tecnico di fiducia del Consolato o del Ministero degli Affari Esteri, con spese a carico del medesimo interessato, dalla quale risultano i lavori eseguiti secondo le diverse categorie, il loro ammontare, i tempi di esecuzione, indicazioni utili relative all&#8217;incidenza dei subappalti per ciascuna categoria nonch\u00e8 la dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito. I relativi importi sono inseriti nel certificato con le indicazioni necessarie per la completa individuazione dell&#8217;impresa subappaltatrice, del periodo di esecuzione e della categoria dei lavori eseguiti. La certificazione \u00e8 rilasciata secondo modelli semplificati, individuati dall&#8217;Autorit\u00e0, sentito il Ministero degli Affari Esteri per gli aspetti di competenza ed \u00e8 soggetta, ove necessario, a legalizzazione da parte delle autorit\u00e0 consolari italiane all&#8217;estero.<br \/>\n3. Per i soli lavori subappaltati ad imprese italiane, i subappaltatori, ai fini del conseguimento della qualificazione, possono utilizzare il certificato rilasciato dall&#8217;esecutore italiano ai sensi del comma 2 e, qualora non sia stato richiesto dall&#8217;esecutore, il certificato pu\u00f2 essere richiesto direttamente dal subappaltatore secondo quanto previsto dal predetto comma.<br \/>\n4. La certificazione \u00e8 prodotta in lingua italiana ovvero, se in lingua diversa dall&#8217;italiano, \u00e8 corredata da una traduzione certificata conforme in lingua italiana rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare ovvero una traduzione in lingua italiana eseguita da un traduttore ufficiale. Il Consolato italiano all&#8217;estero, una volta conseguita la certificazione, la trasmette alla competente struttura centrale del Ministero degli Affari Esteri che provvede ad inserirla nel casellario informatico di cui all&#8217;articolo 8, con le modalit\u00e0 stabilite dall&#8217;Autorit\u00e0 secondo i modelli semplificati sopra citati.<br \/>\n5. Qualora l&#8217;interessato abbia ultimato i lavori e non disponga pi\u00f9 di propria rappresentanza nel Paese di esecuzione o la rappresentanza non sia in grado di svolgere a pieno le proprie funzioni a causa di palesi difficolt\u00e0 nel medesimo Paese, pu\u00f2 fare riferimento alla struttura competente del Ministero degli Affari Esteri.<br \/>\n<strong>Art. 3, d.P.R. n. 445\/2000<br \/>\n<\/strong>1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell&#8217;Unione Europea, alle persone giuridiche, alle societ\u00e0 di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell&#8217;Unione Europea.<br \/>\n2. I cittadini di Stati non appartenenti all&#8217;Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualit\u00e0 personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell&#8217;immigrazione e la condizione dello straniero.<br \/>\n3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all&#8217;Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive\u00a0 di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazioni di convenzioni internazionali fra l&#8217;Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.<br \/>\n4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualit\u00e0 personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorit\u00e0 dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall&#8217;autorit\u00e0 consolare italiana che ne attesta la conformit\u00e0 all&#8217;originale, dopo aver ammonito l&#8217;interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.<\/p>\n<p><strong>Allegati per i tecnici di fiducia<\/strong>:<\/p>\n<p>&#8211; <a href=\"https:\/\/ambbelgrado.esteri.it\/resource\/2013\/03\/Avviso_istituzione_elenco.pdf\">Avviso di istituzione elenco dei tecnici dei fiducia della Sede;<\/a><br \/>\n&#8211; <a href=\"https:\/\/ambbelgrado.esteri.it\/resource\/2013\/03\/Richiesta_iscrizione_elenco.pdf\">modulo di richiesta di iscrizione all&#8217;elenco dei tecnici di fiducia della Sede e dichiarazione circa le condizioni di incompatibilit\u00e0;<\/a><br \/>\n&#8211; <a href=\"https:\/\/ambbelgrado.esteri.it\/resource\/2013\/03\/Richiesta_cancellazione_elenco.pdf\">modulo di richiesta di cancellazione dall&#8217;elenco dei tecnici di fiducia della Sede;<\/a><br \/>\n&#8211; <a href=\"https:\/\/ambbelgrado.esteri.it\/resource\/2013\/03\/Nota_trasmissione_CEL.pdf\">modello nota di trasmissione CEL;<\/a><br \/>\n&#8211; <a href=\"https:\/\/ambbelgrado.esteri.it\/resource\/2013\/03\/Dichiarazione_compatibilita.pdf\">dichiarazione circa le condizioni di incompatibilit\u00e0 da allegare a ciascun certificato;<\/a><br \/>\n&#8211; <a href=\"https:\/\/ambbelgrado.esteri.it\/resource\/2013\/03\/Modello_B_semplificato.doc\">modello B semplificato.<\/a><\/p>\n<p><strong>Allegati per le imprese<\/strong>:<\/p>\n<p>&#8211; <a href=\"https:\/\/ambbelgrado.esteri.it\/resource\/2013\/03\/Richiesta_invio_elenco_tecnici.pdf\">modello richiesta di invio elenco professionisti.<\/a><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"ISTRUZIONI PER LE IMPRESE E PER I TECNICI DI FIDUCIA PER L&#8217;ATTUAZIONE DELL&#8217;ART. 84 DEL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207 In data 8 giugno 2011 \u00e8 entrato in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, il cui art. 84, in particolare, dispone sulla qualificazione delle imprese italiane per l&#8217;assunzione [&hellip;]","protected":false},"author":6,"featured_media":0,"parent":386,"menu_order":1,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-430","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ambbelgrado.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/430","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ambbelgrado.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/ambbelgrado.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambbelgrado.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambbelgrado.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=430"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/ambbelgrado.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/430\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":432,"href":"https:\/\/ambbelgrado.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/430\/revisions\/432"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambbelgrado.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/386"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ambbelgrado.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=430"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}