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Procure

La procura è l’atto mediante il quale un soggetto (rappresentato) conferisce ad altro soggetto (rappresentante) il potere di agire in suo nome e conto nel compimento di atti giuridici i cui effetti sorgeranno direttamente in capo al rappresentato.

Le procure, a seconda che vengano conferite per il compimento di attività non preventivamente determinate o per lo svolgimento di specifici compiti, possono essere generali o speciali.

 

  • Procura generale:

con questo atto l’interessato affida al rappresentante la gestione di tutti i suoi affari, sia presenti sia futuri. La procura generale è rilasciata a tempo indeterminato ed è efficace fino a revoca;

  • Procura speciale:

con questo atto l’interessato affida al rappresentante la gestione di una parte specifica dei suoi affari. La procura speciale cessa di avere efficacia nel momento in cui l’incarico particolare per il quale è stata rilasciata si conclude.

 

Il primo comma dell’art. 28 del D.lgs. n. 71/2011 “Ordinamento e funzioni degli uffici consolari”, entrato in vigore il 28 maggio 2011, prescrive che le funzioni consolari in materia notarile possono essere esercitate esclusivamente nei confronti dei cittadini italiani e non più anche dei non cittadini, come era invece previsto dalla precedente normativa. In particolare, nel caso di danti procura (generale o speciale) cittadini stranieri, il Capo dell’Ufficio consolare non potrà esercitare in merito le proprie competenze notarili.

 

DATI E DOCUMENTI NECESSARI PER CONFERIRE UNA PROCURA

Procura Generale:
Per conferire tale procura occorre presentarsi di persona all’Ufficio Notarile, previo appuntamento, con i seguenti documenti:

  • un documento di riconoscimento
  • il proprio codice fiscale
  • le generalità complete della persona cui si intende conferire la procura generale (N.B.: se il richiedente è coniugato e il regime patrimoniale prescelto è la comunione dei beni, la procura deve essere sottoscritta da entrambi i coniugi).

 

Procura Speciale:

Procura speciale alle liti
Si conferisce al proprio avvocato di fiducia per essere rappresentati in giudizio in Italia.

Per conferire tale procura occorre presentarsi di persona all’Ufficio Notarile, previo appuntamento, portando con sé:

  • un documento di riconoscimento
  • il proprio codice fiscale
  • le generalità complete della persona cui si intende conferire la procura, l’indirizzo dello studio in cui esercita la professione e i dati di riferimento della causa (tribunale competente e tipo di causa).

 

Procura speciale per l’acquisto o la vendita di immobili
Per conferire tale procura occorre presentarsi di persona all’Ufficio Notarile, previo appuntamento, con:

  • un documento di riconoscimento
  • il proprio codice fiscale
  • le generalità complete della persona cui si intende conferire la procura ed una dettagliata descrizione dei beni (eventualmente copia dell’estratto catastale).

 

Procura speciale per la vendita di autovetture
Per conferire tale procura, occorre presentarsi di persona all’Ufficio Notarile, previo appuntamento, con:

  • un documento di riconoscimento
  • il proprio codice fiscale
  • le generalità complete della persona cui si intende conferire la procura

il libretto di proprietà dell’autovettura.

 

Procura speciale a riscuotere
Per conferire tale procura occorre presentarsi di persona all’Ufficio Notarile, previo appuntamento, con:

  • un documento di riconoscimento
  • il proprio codice fiscale
  • le generalità complete della persona cui si intende conferire la procura

il numero, la data di emissione e la denominazione dell’Ufficio pagatore, se si tratta di vaglia postale o assegno bancario (N.B.: nel caso di prelievo di somme da un conto corrente bancario o postale, occorre indicare il nome dell’Istituto bancario o dell’Ufficio postale, il numero del conto o del libretto di deposito e la somma che si intende far prelevare dal conto).

 

Procura speciale per accettazione di eredità
Per conferire tale procura occorre presentarsi di persona all’Ufficio Notarile, previo appuntamento, muniti di:

  • un documento di riconoscimento, il proprio codice fiscale, le generalità complete della persona cui si intende conferire la procura, i dati del defunto, comprensivi del luogo e data di nascita e di morte.

 

Procura speciale per rinuncia ad eredità
Per conferire tale procura occorre presentarsi di persona all’Ufficio Notarile in presenza di due testimoni, previo appuntamento, con:

  • un documento di riconoscimento
  • il proprio codice fiscale
  • le generalità complete della persona cui si intende conferire la procurai dati del defunto, comprensivi del luogo e data di nascita e di morte.

 

Procura speciale per accettazione di donazione
Per conferire tale procura occorre presentarsi di persona all’Ufficio Notarile in presenza di due testimoni, previo appuntamento, muniti di:

  • un documento di riconoscimento
  • il proprio codice fiscale
  • le generalità complete della persona cui si intende conferire la procura
  • le generalità del donante
  • la descrizione dettagliata dei beni oggetto della donazione.

 

Procura speciale a donare
Per conferire tale procura occorre presentarsi di persona all’Ufficio Notarile in presenza di due testimoni, previo appuntamento, con:

  • un documento di riconoscimento
  • il proprio codice fiscale
  • le generalità complete della persona cui si intende conferire la procura
  • la descrizione dettagliata dei beni (con dati catastali se si tratta di un immobile) oggetto della donazione
  • le generalità complete del beneficiario della donazione.

 

Procura speciale per pubblicazioni
Per conferire tale procura occorre che i futuri sposi si presentino di persona all’Ufficio Notarile, previo appuntamento, muniti di:

  • un documento di riconoscimento
  • il proprio codice fiscale
  • le generalità complete delle persone cui intendono conferire la procura.

La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per l’atto che il rappresentante deve concludere.

 

Colui che ha rilasciato una procura può in qualsiasi momento revocarla, a meno che nell’atto non sia stato specificato che la procura è irrevocabile. La revoca può riguardare sia una procura rilasciata nel Consolato della circoscrizione presso cui l’interessato è residente, sia rilasciata presso altri Consolati o presso un notaio italiano. Per ottenere la revoca di una procura, l’interessato deve presentarsi all’Ufficio Notarile con una copia della procura che intende revocare o, in sua mancanza, con tutti i dati essenziali della medesima (ad esempio: il Consolato o il Notaio che è intervenuto nell’atto, la data del rilascio, il numero di repertorio, i dati personali completi del mandatario). L’interessato deve provvedere per proprio conto a trasmettere la revoca al procuratore revocato ed al notaio italiano presso il quale era depositata la procura revocata.

Il rilascio della procura è soggetto al pagamento dei diritti di cui alla Tariffa consolare attualmente vigente.

In attuazione dell’art. 28 del D. Lgs. 71/2011, il Decreto del Ministro degli Affari Esteri del 31 ottobre 2011 limita, a partire dal 1° gennaio 2012, l’erogazione dei servizi notarili da parte degli Uffici consolari aventi sede in Austria, Belgio, Francia, Germania e Lettonia.
Tale scelta si basa, in primo luogo, sull’esistenza di convenzioni bilaterali o multilaterali che hanno soppresso, per gli atti provenienti da tali Paesi, la necessità di legalizzazione o apostille e, in secondo luogo, sul fatto che i Notariati presenti in tali Paesi hanno aderito all’Unione Internazionale del Notariato (U.I.N.L.), elemento ritenuto idoneo a garantire la presenza in loco di adeguati servizi notarili.

Per avere efficacia in Italia gli atti dovranno comunque essere tradotti.
Il provvedimento prevede tuttavia che il Capo dell’Ufficio Consolare possa ricevere – previa verifica della oggettiva e documentata impossibilità da parte del connazionale di rivolgersi ad un notaio in loco – atti che rivestono carattere di necessità e urgenza, quando dal ritardo possa derivare pregiudizio al cittadino.