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Leva

A partire dal 1º gennaio 2005 il servizio obbligatorio di leva è sospeso. Conseguentemente, per il cittadino residente all’estero nato dopo il 31.12.1985 non è più necessario regolarizzare la propria posizione coscrizionale presso le Rappresentanze consolari.

A decorrere dalla stessa data sono istituite le seguenti categorie di volontari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica:

  • volontari in ferma prefissata di un anno (massimo 25 anni di età);
  • volontari in ferma prefissata quadriennale (massimo 30 anni di età).

Il reclutamento dei volontari avviene tramite bando di arruolamento disposto dal Ministero della Difesa.

Non essendo la sospensione dell’obbligo di leva una “soppressione”, i Comuni e le Autorità Diplomatiche o consolari all’estero continuano a svolgere le attività per la formazione e l’aggiornamento delle liste di leva.

La sospensione del servizio militare obbligatorio ha comportato il venir meno della possibilità di acquistare la cittadinanza italiana mediante prestazione del medesimo. Inoltre, i connazionali che intendano rimpatriare per prestare servizio militare volontario non potranno usufruire dei benefici precedentemente previsti per il rimpatrio a spese dello Stato per l’adempimento degli obblighi di leva.

Per quanto riguarda la renitenza, la sospensione dell’obbligo coscrizionale non comporta l’estinzione del reato e quindi il venir meno degli effetti derivanti dalla mancata cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa, nonché dalla lista generale dei renitenti. Pertanto, i cittadini italiani renitenti residenti all’estero potranno presentarsi all’Autorità diplomatico-consolare per regolarizzare la propria posizione coscrizionale.

Le Convenzioni internazionali in materia di leva, aventi la finalità di evitare che il giovane, in virtù di una doppia cittadinanza, debba prestare servizio militare in due Paesi, hanno in gran parte perso la propria ragion d’essere in considerazione del fatto che nella maggior parte degli Stati aderenti il servizio militare è stato sospeso o soppresso. Le Convenzioni potranno quindi essere applicate soltanto a beneficio di coloro che, risiedendo in Italia, vogliano avvalersi della regolarizzazione della loro posizione nei riguardi delle nostre Forze Armate per non dover prestare il servizio militare, laddove ancora previsto, nell’altro Paese di cui possiedano la cittadinanza.